Il patto di non concorrenza è un accordo distinto dal rapporto di lavoro ed è autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà, esso riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato e non può applicarsi a ipotesi diverse (pensiamo al rapporto di agenzia, dove l’agente è un lavoratore autonomo). La Cassazione n. 1846 del 1975 stabilisce che l’accordo può essere concluso tra le parti in qualunque momento, a condizione che sia formalmente separato e distinto dal contratto di lavoro, cioè, durante lo svolgimento del rapporto lavorativo. La forma scritta è richiesta a pena di nullità e deve riguardare tutti gli elementi indicati dall’articolo 2125 del codice civile.
L’obbligo di fedeltà dell’articolo 2105 del codice civile cessa al termine del rapporto di lavoro. L‘articolo 2125 del codice civile ammette la possibilità di stipulare accordi per limitare l’attività dell’ex dipendente. Però, norma dispone che un eventuale patto di questo genere risulta nullo se non deriva da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e di luogo. La durata del vincolo, comunque non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi.
Il patto di non concorrenza non riguarda le sole forme di concorrenza ma qualunque attività potenzialmente concorrenziale anche se è lecita.
Il patto di non concorrenza può prevedere un contenuto ampio e comprendere qualunque tipo di attività autonoma o subordinata che in qualunque modo possa ledere all’azienda. In ogni caso, l’accordo non può precludere al lavoratore qualsiasi opportunità professionale. I limiti posti all’attività lavorativa si valutano in relazione all’attività professionale effettivamente svolta dal lavoratore, il patto deve permettere di svolgere un’attività conforme alla qualificazione professionale maturata nel corso degli anni. La Cassazione n. 10062 del 1994 ha stabilito che, quando l’accordo riguarda un intero settore merceologico, si deve distinguere tra le attività tipiche ed esclusive del settore e le attività esercitabili indifferentemente in altri settori e, in relazione a tale distinzione, verificare se al lavoratore rimanga o no la possibilità di esercitare un’attività conforme al proprio bagaglio professionale.
Deve esserci un filo conduttore tra attività vietate e interesse del datore di lavoro, bisogna escludere l’illegittimità del comportamento di un lavoratore che lavorando alle dipendenze di un’impresa concorrente rispetto a quella del datore di lavoro nel quale si è impegnato con il patto di non concorrenza, svolge mansioni diverse rispetto a quelle sancite nel pregresso rapporto e che, comunque, non comporti alcun pericolo di concorrenza. La stessa cosa vale per i limiti territoriali, che devono essere valutati in relazione ai limiti posti dall’accordo alla attività da svolgere.
La ragione della norma è quella di garantire al lavoratore la possibilità di continuare a svolgere un’attività adatta alle proprie abilità.
Il patto di non concorrenza prevede, a fronte delle obbligazioni assunte dal lavoratore, la corresponsione da parte del datore di lavoro di una determinata somma di denaro che viene versata secondo gli accordi presi tra le parti. Generalmente il pagamento è mensile si trova in busta paga, ma può avere una rateizzazione diversa che può essere, ad esempio, trimestrale o semestrale.
In caso di mancato pagamento di quanto dovuto da parte del datore di lavoro, il lavoratore può agire per vie legali:
- per ottenere la risoluzione del contratto e chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti e in questo caso, se si risolve il contratto il lavoratore non è più tenuto a rispettare l’obbligo di non concorrenza;
- per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal datore di lavoro e per l’eventuale risarcimento dei danni subiti e in questo caso il lavoratore dovrà rispettare l’obbligo di non concorrenza.
Per evitare il ricorso al Giudice per la risoluzione del patto si può inserire nel patto stesso una clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione del patto in caso di mancato pagamento della somma a favore del lavoratore.
Nel in cui sia il dipendente ad essere inadempiente, esso sarà tenuto a versare al datore di lavoro un risarcimento per i danni subiti e a restituire le somme pattuite. Tra i danni subiti dal datore rientra la contribuzione a suo carico e da lui corrisposta, in quanto si tratta di un costo da lui sostenuto.
Il patto di non concorrenza è un accordo che viene preso tra il datore di lavoro e il lavoratore per limitare la possibilità da parte del lavoratore di svolgere attività professionali in concorrenza con l’azienda dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro, per un determinato periodo di tempo.
L’art. 2105 del codice civile vieta al lavoratore di intraprendere affari in concorrenza con il proprio datore di lavoro e di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa danni. In altre parole, l’obbligo di fedeltà viene inteso come un dovere di condotta che non deve in alcun modo pregiudicare la fiducia che il datore di lavoro pone sul lavoratore.
Il lavoratore deve astenersi non solo da comportamenti espressamente previsti e vietati dall’art. 2105 del codice civile ma non deve avere nessuna condotta comportamentale che risulti in contrasto con i suoi doveri o pregiudichi la fiducia che il datore di lavoro pone su di esso.
Tale obbligo di fedeltà si manifesta soprattutto in riferimento allo svolgimento da parte del lavoratore di attività a favore di terzi, anche non in concorrenza con il datore di lavoro, pensiamo allo svolgimento di altre attività durante le assenze per malattia o la fruizione dei congedi parentali che sono da considerarsi vietati dall’articolo 2105 del codice civile. In questo caso il licenziamento può essere legittimo
Tutti quei comportamenti della vita extra-lavorativa del dipendente che pregiudicano il rapporto di fiducia, sono ritenuti atti di infedeltà.
L’obbligo di fedeltà si ha solo durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, cioè per tutta la durata del rapporto lavorativo compreso il periodo di previso.
Cessato il rapporto lavorativo, l’attività concorrenziale del dipendente si valuta in base alla libertà di iniziativa economica a lui riconosciuta e può essere limitata dal solo patto di non concorrenza stipulato a sensi dell’articolo 2125 del codice civile o dal più generale divieto di concorrenza sleale. In altre parole, il lavoratore alla fine del suo rapporto lavorativo non può trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore.
Il termine “affari” deve essere inteso in senso generico e riferito ad ogni comportamento, atto o attività, purché in concorrenza o finalizzato a svolgere una attività concorrente. Si deve considerare atto di concorrenza non solo quello tipicamente volto all’acquisizione di clienti o di quote di mercato a scapito del concorrente datore di lavoro, ma qualunque atto mediante il quale si realizza la competizione economica.
lo storno di dipendenti, che rientra tra gli atti di concorrenza, è lecito solo se commesso dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, ma non al termine dello stesso; e si considera illecito quando si realizzi attraverso una campagna denigratoria nei confronti dell’ex datore di lavoro che lo subisce o quando si inducano i lavoratori a violare a loro volta gli obblighi contrattuali o comunque quando lo storno avviene con l’intenzione di danneggiare l’azienda del precedente datore di lavoro oppure quando si utilizzano le specifiche conoscenze che sono state acquisite nel precedente rapporto lavorativo.
Prima di firmare il contratto di lavoro è sempre bene verificare se in esso è contenuto l’accordo per il patto di non concorrenza per sentirci liberi di esprimere la nostra professionalità nella sede che noi stessi riteniamo più opportuna o per controllare che ci venga riconosciuto il pagamento di tale accordo.
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