La persona giuridica è un insieme di persone fisiche e di beni definite in un ente ai quali lo Stato riconosce la qualifica di soggetti di diritto e che operano per il conseguimento di determinati obiettivi di interesse collettivo. Gli uomini, per perseguire determinati obiettivi o scopi oltrepassano la vita sociale e vanno a costituire organismi unitari composti da persone e beni che il nostro ordinamento giuridico riconosce come persone giuridiche, quindi vengono anch’esse considerate soggetti di diritto.
Il concetto di persona giuridica è stata introdotta nel nostro ordinamento di recente, la metà del secolo scorso, a quel tempo infatti venivano considerati soggetti del diritto solo le persone fisiche.
La persona giuridica si definisce come un complesso organizzato di persone e di beni che, per il conseguimento di uno scopo permanente e di interesse collettivo, viene riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico come soggetto del diritto, avente una propria capacità giuridica e un proprio patrimonio e che agisce per mezzo di persone fisiche che rappresentano gli organi della persona giuridica.
Le persone giuridiche in base alla loro struttura si possono classificare in associazioni e fondazioni. Nelle associazioni l’elemento primario che le costituisce sono le persone fisiche che mirano ad uno scopo comune non economico, mentre l’elemento secondario sono i beni che costituiscono il patrimonio dell’associazione, quindi il mezzo per raggiungere il fine fissato. Nelle fondazioni l’elemento costitutivo prevalente sono invece i beni.
Le persone giuridiche, come abbiamo detto, sono soggetti di diritto, questo vuol dire che la legge attribuisce loro la possibilità di agire nell’ordinamento giuridico per la realizzazione e la difesa dei propri interessi. Ai soggetti di diritto la legge riconosce la capacità di essere titolari di diritti e doveri, quindi capacità giuridica e la capacità di poterne disporre, quindi capacità di agire. La persona giuridica acquista la capacità giuridica nel momento in cui viene riconosciuta dallo Stato attraverso l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
I criteri utilizzati per classificare le persone giuridiche sono la natura, struttura e scopo. Secondo il criterio della natura distinguiamo persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private.
Le persone giuridiche pubbliche sono regolare dal diritto pubblico e più precisamente diritto costituzionale e amministrativo e godono di alcune peculiarità. Sono organismi che si costituiscono per iniziativa dello Stato o di altri enti pubblici e sottoposte al loro diretto controllo, e possono operare solo nei limiti stabiliti dalla legge, godono del potere di supremazia sui cittadini e perseguono fini di interesse generale.
Le persone giuridiche private sono tutte le altre organizzazioni, sono organismi che perseguono fini o scopi comuni ad una pluralità di individui, ma in ogni caso si tratta di scopi che non rientrano tra le finalità perseguite dallo Stato. Sono regolate dal diritto privato.
La società non si devono confondere con le associazioni, esse hanno uno scopo di lucro, esercitano un’attività di produzione imprenditoriale di beni o servizi destinati allo scambio. Possono avere personalità giuridiche, queste sono le società di capitali, o non avere la personalità giuridica e parliamo delle società di persone.
Secondo il criterio dello scopo, possono perseguire scopi economici, parliamo di enti che perseguono fini di utilità economica, tra le persone giuridiche private le ci sono S.p.a., tra le persone giuridiche pubbliche la banca d’Italia e gli enti che perseguono scopi non economici, religiosi, culturali, scientifici, assistenziali, patriottici per esempio comuni, provincie, regioni e stato; tra quelle private: l’ANAS, le parrocchie ecc.
La persona giuridica comprende:
- un elemento fondamentale composto da uno o più soggetti, oppure da un capitale, che hanno a uno scopo, come ad esempio lo svolgimento di una certa attività;
- un riconoscimento formale che deriva da una normativa o da un provvedimento.
La personalità giuridica è il diritto ad esercitare la capacità giuridica. In altre parole, una persona giuridica è dotata di personalità giuridica, proprio come una persona fisica ha una sua personalità. La personalità giuridica è semplicemente una qualità della persona giuridica, per cui non identificano stessa cosa.
Una ditta individuale viene considerata una persona fisica, cioè l’impresa si identificata nella persona del suo titolare che è un soggetto fisico. In altre parole, una ditta individuale è un’impresa che fa capo a una singola persona. Ma bisogna dire che, una persona fisica che costituisce una ditta individuale lo fa per svolgere una certa attività. Quindi, la ditta individuale ottiene un riconoscimento formale in quanto possiede una denominazione e un numero di partita IVA. In questo senso, quindi, una ditta individuale può anche essere considerata una persona giuridica nel momento in cui è costituita.
La differenza principale fra persone giuridiche pubbliche e private sta nel fatto che la prima si riferisce a persone giuridiche che perseguono un interesse pubblico, ossia diretto al bene comune. Le persone giuridiche private perseguono scopi di natura privata. Un esempio di persona giuridica pubblica è lo Stato, in quanto la sua attività è diretta a tutti i cittadini e non fa capo a un interesse privato. Invece, un’associazione o una società sono persone giuridiche private poiché i soci perseguono interessi privati.
Per la costituzione delle persone giuridiche è necessario che ci siano determinati requisiti sostanziali e formali. È necessario che ci sia un insieme di persone e di beni a seconda se si tratti di un’associazione o una fondazione e lo scopo deve essere ben determinato, lecito, permanente e di interesse collettivo e di utilità sociale. Inoltre è necessaria che vi sia un atto costitutivo e il riconoscimento da parte dello Stato.
L’atto costitutivo nelle associazioni, è un atto solenne, atto pubblico, redatto dal notaio, mediante il quale più persone fisiche manifestano volontà di perseguire uno scopo comune quindi di voler costituire un’associazione.
Nelle fondazioni è un atto pubblico mediante il quale una persona detta fondatore rinuncia ad una parte o tutti i suoi beni per destinarli ad un determinato scopo.
La persona giuridica acquista capacità giuridica nel momento in cui viene riconosciuta dallo Stato, divenendo soggetto del diritto e acquista personalità giuridica.
Secondo le disposizioni contenute nella legge del 1 luglio del 1994 la personalità giuridica si acquista con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro pubblico delle persone giuridiche con annesso lo statuto, che contiene le norme che regoleranno la vita dell’associazione o fondazione. Nel momento in cui viene iscritta acquista la personalità giuridica, altrimenti si parla di enti di fatto. Dunque, il notaio che ha redatto l’atto costitutivo ha l’obbligo su richiesta degli interessati o associati o il fondatore o colui che ha la direzione o presidenza dell’ente, deve depositare l’atto costitutivo presso la cancelleria del tribunale che valuterà che l’atto costitutivo sia conforme alla legge, dunque si accerta che l’atto sia completo del contenuto minimo, che abbia una sede, cioè il luogo domicilio della persona fisica dove svolgere l’attività principale, la denominazione e lo scopo perseguito.
Inoltre si valuta che il patrimonio che è stato indicato risulta adeguato per il raggiungimento dello scopo sociale. Se tutto ciò risulta conforme alla legge il giudice emette un decreto di omologazione e ne ordina la trascrizione nel registro pubblico delle persone giuridiche. Per le persone giuridiche che perseguono uno scopo di lucro acquistano la personalità iscrivendosi al registro delle imprese.
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