Ricongiunzione contributi pensione

Pensioni

Ricongiunzione pensioniLa ricongiunzione dei contributi è un’operazione che consente, ai soggetti che hanno posizioni assicurative in diverse gestioni previdenziali, di riunire tutti i periodi contributivi, trasferendoli tutti in un’unica gestione per fare in modo di percepire una sola pensione.

La ricongiunzione deve essere richiesta dal soggetto interessato o dai suoi eredi e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione, quindi obbligatoria, volontaria, figurativa e/o riscattata che ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti vengono utilizzati come se fossero stati versati sempre nel fondo in cui sono andati unificati e danno diritto ad una pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. La ricongiunzione è disciplinata dalla Legge 07 febbraio 1979 n.29 e dalla Legge 5 marzo 1990 n.45.

La prima (Legge 07 febbraio 1979 n.29) prevede la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Fino al 30 giugno 2010 questa ricongiunzione era gratuita, invece, dal 1° luglio 2010 quest’operazione è divenuta onerosa.
La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

Sempre la stessa legge prevede la possibilità di ricongiungere presso Fondi diversi dal Fondo Lavoratori Dipendenti.

Il lavoratore che può far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps, può chiedere in ogni momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Tale tipo di ricongiunzione è onerosa.

La seconda legge (Legge 5 marzo 1990 n.45) prevede la possibilità di ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell’età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Questa ricongiunzione prevede il pagamento di un onere.

Con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 sono state apportate delle modifiche alle suddette leggi, in virtù delle quali tutte le operazioni di ricongiunzione dei contributi per la pensione, diventano, sempre, onerose.

Abbiamo detto che la domanda per la ricongiunzione deve essere presentata dall’interessato o dai suoi eredi alla sede, di competenza, dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi. L’onere si determina in base alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici. L’importo da pagare viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento e può essere effettuato in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento o in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).

In caso di pagamento rateale è giusto prestare attenzione alle seguenti regole:

  • Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
  • Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
  • Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione bisognerà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima.
  • L’interruzione del pagamento rateale dell’onere comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

Come abbiamo visto sopra, il problema della ricongiunzione riguarda i lavoratori che nel corso della propria carriera hanno lavorato in settori diversi, per esempio prima pubblico e poi privato o viceversa o nel corso degli anni sono diventati autonomi.

Queste situazioni sono, in questo lungo periodo di crisi economica, all’ordine del giorno, un lavoratore che in virtù della Legge Fornero ha accumulato 43 anni di contribuzione, non riesce ad andare in pensione per l’onerosità (parliamo di cifre esorbitanti) dell’operazione di ricongiunzione.

Per esempio il lavoratore, di cui sopra, che ha accumulato 43 anni di contribuzione, passando da 400 mila lire iniziali passando ad un milione e mezzo fino ad arrivare a 1.500,00 euro perché divenuto insegnante, per andare in pensione e quindi ricongiungere i contributi versati, dovrebbe pagare un onere di circa 45.000,00 euro riducendo la sua pensione da circa 1.100,00 euro al mese a poco più di 500,00 euro al mese.

L’ipotesi del Governo, per migliorare la situazione, con la Legge di Stabilità 2017 è di rendere gratuita l’operazione di ricongiunzione dei contributi e nell’esempio sopra la situazione cambierebbe: il lavoratore percepirebbe 1.100, 00 euro di pensione mensile pagata pro quota, quindi da ogni cassa previdenziale in base ai versamenti.

In questo modo si eviterebbe che i lavoratori omettano di ricongiungere tutti i contributi, che comunque sono stati versati, per evitare di pagare un onere troppo oneroso.

Per adesso questa è solo un’ipotesi che deve essere ancora studiata e migliorata, perciò il nostro consiglio a chi è prossimo alla pensione è quello di stringere i denti ancora per poco!

2 Comments "Ricongiunzione contributi pensione"

  1. Pasquale | 19/01/2017 alle 16:54 |

    Una insegnante di scuola primaria in pensione dal 01/09/2016 e che sta già pagando le quote di ricongiunzione per la legge 29/79, può chiedere il rimborso in base alla legge di bilancio 2017 art. 195?

  2. SferaLavoro | 27/01/2017 alle 21:37 |

    Salve, la legge di bilancio 2017 prevede un nuovo cumulo gratuito dei contributi che permette l’usufrutto anche a coloro che negli anni precedenti hanno iniziato le pratiche di ricongiunzione onerosa. Una limitazione è che la ricongiunzione onerosa non deve essere stata completata con pagamento integrale di quanto dovuto, altrimenti si ha diritto al rimborso delle quote che sono state versate. La facoltà di recesso deve essere esercitata entro l’anno di entrata in vigore della legge (in questo caso 2017) e per farlo bisogna presentare apposita domanda. La restiutuzione delle quote già versate avverrà con decorenza dal dodicesimo mese dalla richiesta, in quattro rate annuali. Saluti

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