Tra i diritti dei lavoratori ci sono le ferie annuali che vengono retribuite e servono a salvaguardare la salute del lavoratore che per un periodo di tempo torna alla sua vita familiare e sociale senza lo stress di orari di lavoro e/o commesse da rispettare.
In genere le ferie hanno una durata di 4 settimane nell’arco dell’anno solare e i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro possono prolungare questo periodo ma non ridurlo.
Le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro indipendentemente dalla durata e vengono godute in un arco temporale stabilito dal datore di lavoro sulla base delle proprie esigenze organizzative, previo avviso al lavoratore. Resta comunque inteso che il datore di lavoro debba essere trovare il giusto equilibrio tra esigenze aziendali e quelle del lavoratore.
Legalmente le ferie spettano a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato; la concessione delle ferie retribuite ai propri dipendenti non è solo un obbligo delle imprese ma anche dei datori di lavoro individuali.
Il diritto alle ferie è riconosciuto anche ai soggetti impiegati nei lavori socialmente utili, nei lavori di pubblica utilità e nei progetti di inserimento professionale.
La legge stabilisce che i prestatori di lavoro abbiano diritto, ogni anno, a un periodo di ferie retribuite che non sia inferiore a quattro settimane.
I periodi di ferie possono essere tre e sono i seguenti:
- primo periodo: due settimane, da fruirsi nel corso dell’anno di maturazione in modo ininterrotto su richiesta del lavoratore. La richiesta deve essere formulata tempestivamente in modo che il datore di lavoro possa organizzare il lavoro in base alle esigenze aziendali e quelle del dipendente;
- secondo periodo: due settimane, necessarie al completamento dell’obbligo delle quattro settimane previste dalla norma, da usufruire anche frazionatamente ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, ad eccezione dell’eventuale diverso periodo di differimento stabilito dalla contrattazione collettiva;
- eventuale terzo periodo superiore al minimo delle quattro settimane e previsto dalla contrattazione collettiva che può essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dalla contrattazione stessa.
Il periodo di ferie da usufruire spetta unicamente al datore di lavoro, il quale, però, è tenuto a tenere conto degli interessi del lavoratore (in base all’articolo 2109 del codice civile), comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con sufficiente preavviso in modo da consentire al lavoratore di organizzarsi e rispettare il principio per cui le ferie devono essere godute entro l’anno e non successivamente.
Va comunque precisato che è illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro se non viene tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non ci cono comprovate esigenze organizzative aziendali e nel caso in cui non venga salvaguardata la funzione fondamentale delle ferie, ossia di consentire al il riposo per recuperare energie.
Le ferie maturano in base alla prestazione lavorativa includendo anche i casi di assenza che in base alla legge o alla Contrattazione Collettiva si considerano come effettiva presenza in servizio. Ricordiamo tra queste l’astensione obbligatoria per maternità o paternità, il congedo matrimoniale, l’infortunio sul lavoro, la malattia e gli incarichi presso i seggi elettorali.
Invece, le ferie non maturano nelle seguenti circostanze:
- congedo parentale;
- assenza per malattia del bambino;
- l’aspettativa sindacale per cariche elettive;
- lo sciopero;
- il servizio militare di leva;
- il periodo di preavviso non lavorato;
- la sospensione dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione a zero ore.
Le ferie maturate nei periodi di assenza si calcolano in base alla contrattazione collettiva e alla prassi aziendale e possono essere espresse in settimane, giorni di calendario, oppure in giorni lavorativi.
Nei contratti di lavoro part-time orizzontale (si lavora tutti i giorni lavorativi della settimana, ma meno ore per giorno), si matura lo stesso numero di giorni di ferie previsto per i lavoratori a tempo pieno. Invece, nei contratti di lavoro part-time verticale (si lavora solo alcuni giorni della settimana, o alcuni periodi dell’anno), si matura un numero di giorni di ferie proporzionale all’attività lavorativa effettivamente svolta.
La mancata concessione di ferie da parte dei datori di lavoro è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ossia si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro, invece, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori cioè si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Se durante il periodo di ferie si dovesse incappare in una malattia, questa fa sì che le ferie vengano sospese soprattutto se è tale da pregiudicare la funzione delle ferie, cioè il riposo rigenerativo psichico e fisico.
Il lavoratore che si ammala durante le ferie deve trasmettere il certificato di malattia in via telematica all’INPS in modo da avvisare il datore di lavoro dello stato di malattia. Solo così facendo si ha poi diritto di richiedere di godere del periodo di ferie perduto a causa della malattia. In Italia la legge vieta di monetizzare il periodo di ferie che corrisponde alle quattro settimane garantite per legge. Questo vuol dire che il lavoratore non può accordarsi con il datore di lavoro per trasformare in retribuzione i giorni di ferie non goduti, questo è escluso solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, infatti i Contratti Collettivi dispongono la monetizzazione del periodo di ferie non godute quando la mancata fruizione sia dipesa da esigenze di servizio o da un’impossibilità oggettiva non imputabile alla volontà del dipendente.
Il legislatore ha stabilito che per i dipendenti pubblici le ferie debbano essere obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Il divieto di monetizzazione delle ferie viene meno solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in caso di decesso e di dispensa dal servizio a seguito di esiti di medicina legale o negli altri casi di cessazione laddove venga provata l’impossibilità della fruizione delle ferie secondo le tempistiche previste dai rispettivi ordinamenti.
Il diritto alle ferie dei prestatori di lavoro obbliga il datore di lavoro di assegnare, appunto, le ferie permettendo al lavoratore di assentarsi dal servizio e di corrispondergli per il periodo di assenza per le ferie la retribuzione che è uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato. È da considerarsi nullo ogni patto individuale o collettivo tra datore e dipendente che preveda un trattamento inferiore.
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