Con la riforma del 2011, la cosiddetta riforma Fornero era stato confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a condizione che esse scegliessero un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.
Parliamo di una Legge che fu introdotta ancora prima, la Legge n. 243 del 2004 (Legge Maroni) che permette di anticipare la pensione di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che richiedono almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica oppure il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi, per le donne del pubblico impiego; 65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato e 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome unitamente a 20 anni di contributi.
L’opzione donna consente di andare in pensione in via anticipata rispetto alle età sopra descritte accettando un assegno calcolato con il sistema contributivo.
Il sistema di calcolo contributivo è un sistema di calcolo della pensione determinato esclusivamente in relazione ai contributi versati nell’arco della vita lavorativa. Si differenzia dal metodo retributivo perché quest’ultimo eroga la prestazione sulla base delle ultime retribuzioni percepite, invece nel contributivo il lavoratore accumula, su un conto corrente virtuale, una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita.
Il calcolo della pensione con il sistema contributivo tiene conto esclusivamente dei contributi versati. Per poterlo effettuare bisogna:
- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo che ricordiamo essere di 33% per i dipendenti e 23% per gli autonomi;
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) determinata dall’Istat;
- moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione (attualmente oscillano da un minimo di 4,246% a 57 anni a 6,378% a 70 anni).
Per usufruire del calcolo con il sistema contributivo (che non riguarda le donne) è necessario che i lavoratori abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell’opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.
Per poter usufruire dell’opzione donna occorre che le lavoratrici siano iscritte all’assicurazione ge-nerale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.
Requisito fondamentale per poter esercitare l’opzione è quello di possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.
Con questo sistema o opzione l’assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Usufruendo dell’opzione le lavoratrici subisco una decurtazione dall’assegno della pensione che oscilla intorno 25-35% rispetto all’ultimo stipendio percepito. Questa diminuzione varia a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime. In parole povere potremmo dire che più la lavoratrice ha una carriera anticipata, con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all’INPS, più la riduzione sarà minore e viceversa.
Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi a qualsiasi titolo accreditati. Per le lavoratrici iscritte all’assicura-zione generale obbligatoria. quindi le lavoratrici dipendenti del settore privato, non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.
Non possono usufruire della opzione le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma del 2011 (cosiddetta Riforma Fornero). Inoltre non possono usufruire della opzione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di salvaguardia introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cosiddetti esodati.
La norma vuole che l’applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.
Per queste lavoratrici che usufruiscono della opzione donna non è previsto il beneficio contemplato nell’articolo 1, comma 40 della Legge n. 335 del 1995 in base al quale è previsto l’accredito figurativo di alcuni periodi legati all’educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.
Una nota dell’INPS (la n. 145949 del 2015) spiega che possono accedere al pensionamento anticipato, avendo maturato i requisiti sopra indicati in tempo utile per l’accesso al regime, anche coloro che presentino domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale (parliamo del cosiddetto principio della cristallizzazione del diritto a pensione). In parole povere, una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti entro il 2015 mantiene la possibilità di accedere all’opzione donna anche successivamente al 31 dicembre 2015, ad esempio nel corso del 2016 o del 2017.
La legge n. 208 del 2015 all’articolo 1 comma 281 offre la possibilità di prorogare oltre il 2015 se avanzano fondi dalle risorse stanziate dal Governo nella medesima legge di Stabilità per tale scopo. Questo vuol dire che si prevede un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull’attuazione della sperimentazione, con particolare attenzione al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti. Se da tale studio risultasse un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con provvedimento legislativo, si utilizzeranno le risorse non impiegate per interventi con finalità analoghe, compreso la prosecuzione della medesima sperimentazione.
Allo stato attuale l’Opzione donna è ancora utilizzabile per l’anno 2016: le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla legge hanno la possibilità di andare in pensione anticipata usufruendo dell’opzione, a condizione che accettino una penalizzazione sull’assegno pensionistico.
Si sono instituiti comitati di lavoratrici, aiutate anche dai sindacati e da qualche partito, che richiedono la proroga dell’opzione donna fino al 2018. Si attendono risposte dal Governo.
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