Perequazione pensioni: cosa fare

Perequazione pensione

Perequazione pensioneCon il termine perequazione si indica la rivalutazione dell’importo pensionistico legato all’inflazione. In altre parole è il meccanismo attraverso il quale l’importo delle prestazioni medesime viene adeguato all’aumento del costo della vita come viene indicato dall’Istat. Con questo la legge vuole proteggere il potere d’acquisto del trattamento previdenziale pensionistico, qualsiasi esso sia. In questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state rivisitate dal legislatore per esigenze endemiche di contenimento della spesa pubblica generando molta confusione.

L’adeguamento deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica e quindi rientrano sia le pensioni dirette (e parliamo di pensione di vecchiaie e pensione anticipata) che quelle indirette (cioè pensione ai superstiti) prescindendo dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo.

La Legge 388 del 2000 prevedeva la suddivisione della perequazione, a partire dal 1° gennaio 2001, in tre fasce all’interno del trattamento pensionistico complessivo e l’adeguamento veniva concesso in misura piena, quindi al 100% per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scalava al 90% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; e ancora scendeva al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. Prima ancora di questa legge (n.388/2000) la materia era regolata dall’articolo 24, della legge 41 del 1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90% tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75% per le fasce eccedenti il triplo del minimo.

Invece con il Decreto Legge n. 201 del 2011si è disposto il blocco dell’indicizzazione nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps. Le pensioni di importo inferiore sono state invece adeguate pienamente all’inflazione (+ 2,7% nel 2012 e + 3% nel 2013).

La Legge n. 147 del 2013, a partire dal 1° gennaio 2014, ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque scaglioni prorogato poi dalla legge di stabilità del 2016 fino al 31 dicembre 2018, così suddiviso: per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l’adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95% dell’adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l’adeguamento è pari al 75%; adeguamento che scende al 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45% per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 ha dichiarato incostituzionale il blocco biennale previsto dalla Legge Fornero sui trattamenti superiori a 3 volte il minimo. In virtù di questa sentenza l’esecutivo è intervenuto con il Decreto Legge n. 65 del 2015 per garantire una rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo INPS lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Sulle fasce di rivalutazione si applica il tasso di inflazione annua. Dalla moltiplicazione del tasso di inflazione per le fasce di rivalutazione si ottiene il tasso effettivo di rivalutazione che ogni anno viene corrisposto negli assegni. L’applicazione della rivalutazione avviene ad inizio di ogni anno in via provvisoria rispetto all’inflazione dell’anno uscente ed in via definitiva rispetto a quella dell’anno prima sulla base dei valori indicati in un decreto del ministero dell’economia adottato alla fine dell’anno.

Nel 2016 il tasso di inflazione definitivo relativo al 2015 è risultato pari a 0,2%, contro lo 0,3% riconosciuto in via previsionale nel dicembre 2014, il tasso provvisorio per il 2016 è stato fissato in misura pari a zero; il conguaglio sugli assegni sarebbe stato per la prima volta negativo. La legge di stabilità 2016 ha previsto che le operazioni di conguaglio siano effettuate l’anno prossimo sperando che l’inflazione torni a crescere facendo venir meno il rischio di un conguaglio negativo sugli assegni.

Abbiamo detto che l’art.24 comma 25 del D.L. 6.12.2011 convertito in Legge nr.214 del 22/12/2011 (la cosiddetta Legge Fornero) ha disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e senza previsione alcuna di un meccanismo di recupero per il futuro. Poi in seguito alla sentenza, l’art 1 del D.L. 65/2015 del 21.5.2015, convertito in Legge il 17.7.2015 nr.109 entrata in vigore il 21.7.2015, il Legislatore ha disposto solo parziali rimborsi della rivalutazione limitandoli ad alcune fasce di pensionati (da 3 a 6 volte il minimo della pensione sociale) ribadendo il blocco per quelli con pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo dell’INPS.
Questo vuol dire che per gli anni 2012 e 2013 è stata riconosciuta una rivalutazione dei trattamenti pensionistici nel seguente modo:

  • nella misura del 100% per quelli di importo complessivo sino a tre volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 40% per quelli superiori inclusi fra il triplo ed il quadruplo del trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 20% per quelli superiori inclusi fra il quadruplo ed il quintuplo del trattamento minimo dell’INPS;
  • nella misura del 10% per quelli superiori inclusi fra il quintuplo ed il sestuplo del trattamento minimo dell’INPS.

Inoltre, è stata ridotta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo dell’INPS, nella misura del 20% per gli anni 2014-2015 (Pari all’8%, 4% e 2% di quanto riconosciuto per gli anni 2012-2013) e nella misura del 50% a decorrere dal 2016 (Pari al 20%, 10% e 5% di quanto riconosciuto per gli anni 2012 e 2013).

Sono interessati ad ottenere il ricalcolo della pensione ed il rimborso di quanto non percepito o percepito in minima parte ex Legge 109/2015, tutti coloro, ex dipendenti pubblici o ex dipendenti privati, che sono andati in pensione prima del 31/12/2011, per 2 scatti di perequazione automatica e prima del 31/12/2012 per 1 solo scatto di perequazione automatica ed hanno percepito un importo della pensione superiore al triplo della minima e cioè:

  • per il 2012 superiore a € 1.405,05 lordi, pari a circa euro 1.088,00 netti;
  • per il 2013 superiore a €. 1.443,00 lordi, pari a circa euro 1.117,00 netti.

Questo importo mensile deve essere calcolato cumulando tutte le pensioni dell’interessato e deve essere comprensivo della pensione privilegiata ordinaria e di quella eventuale di reversibilità. Possono partecipare al ricorso tutti i pensionati del pubblico e privato impiego.

Chi vuole promuovere da solo o in unione ad altri associati un’azione legale contro l’INPS per la perequazione della pensione ed il rimborso degli arretrati, deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • copia dell’Atto di Intimazione e Diffida inviato all’INPS con la ricevuta di ritorno postale o telematica in caso di invio tramite PIN Personale. In caso di delega a Professionista per l’invio con PIN Dispositivo dell’atto di Intimazione e Diffida, provvederà questi a stampare copia della trasmissione e della ricevuta telematica da accludere a copia dell’Atto di intimazione e diffida che il pensionato gli avrà rimesso in originale per posta
    ordinaria;
  • copia dello Statino della Pensione del mese di agosto 2015;
  • PER I SOCI ANPS, raccordarsi con il Presidente di Sezione o suo delegato per il conferimento del mandato ad un legale di Fiducia che assuma la difesa innanzi alla Corte dei Conti Regionale competente.

La richiesta dei pagamenti dovrà essere rivolta all’INPS (Ex gestione INPDAP attraverso atto di intimazione e diffida, che permette di eludere ogni pregiudiziale processuale e di dare corso all’azione giudiziaria senza attendere le determinazioni formali dell’Ente.

L’Atto di Intimazione e diffida all’INPS è una costituzione in mora per la richiesta di interessi e rivalutazione ed è necessario ai fini dell’interruzione della prescrizione per la corresponsione dei rimborsi.
Difatti la Sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale ha effetto retroattivo annullando l’efficacia della Legge Fornero e il diritto alla perequazione della pensione ed ai rimborsi inizia a decorrere per il pensionato dal 1 gennaio 2012.

Va, infine, ricordato che con la Legge 109/2015 il Legislatore ha stabilito che la restituzione parziale degli arretrati per gli anni 2012 e 2013 sia soggetta a tassazione separata (cioè aliquota media del 19%) mentre gli arretrati maturati dal 31/12/2014 in poi saranno oggetto di tassazione Ordinaria.

In conclusione un pensionato che vuole ottenere i propri arretrati per il biennio 2012-2013 con ricalcolo del trattamento pensionistico per gli anni successivi deve inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione provinciale dell’Inps territorialmente competente entro il 31 dicembre 2016.

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