Se il bollo dell’auto cade in prescrizione il contribuente non deve più pagarlo. Nello specifico, se entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, il contribuente non riceve un sollecito di pagamento o una cartella da parte di Equitalia, Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, il tributo non sarà più dovuto.
Questo è stato stabilito dall’art. 1, comma 163, della legge 296 del 06, il quale afferma che il titolo esecutivo, cioè la cartella di pagamento, deve essere notificato, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Si tratta di una posizione avvalorata dalla giurisprudenza, come dimostra la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che avalla un orientamento sempre più favorevole al termine triennale in luogo di quello decennale sostenuto da diversi precedenti, anche di Cassazione, in considerazione della presunta natura erariale del credito.
Il contribuente, però, deve prestare particolare attenzione nel calcolo, al fine di verificare se il bollo auto è ancora dovuto o meno. La legge specifica che la prescrizione si ha per compiuta se non vi è stata alcuna notifica fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. In parole povere, per il pagamento dovuto nel 2016, il termine triennale va conteggiato dall’1 gennaio 2017 (anno successivo a quello di riferimento per il tributo). La prescrizione si compirebbe quindi a partire dall’1 gennaio 2020, ossia trascorsi 3 anni da quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Questo termine di prescrizione può essere interrotto se al contribuente giunge un avviso di accertamento o una cartella di pagamento e si fa riferimento alla data di ricezione dell’atto e non a quella di spedizione. In questo caso la prescrizione interrotta inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dell’atto, per altri tre anni. Un orientamento, che conferma che, se sono trascorsi più di 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento relativo a tasse automobilistiche, senza che sia mai stata notificata da Equitalia alcuna cartella di pagamento, il credito va ritenuto prescritto anche se è stato iscritto a ruolo e appare nell’estratto conto di Equitalia stessa.
Stesso risultato qualora l’avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini, ma, entro i successivi tre anni, non sia intervenuto nessun altro atto interruttivo della prescrizione. La prescrizione del bollo, va contestata innanzi al giudice tributario entro il termine di impugnazione della cartella esattoriale (60 giorni dalla notifica), e in caso di mancato pagamento del bollo auto, Equitalia può disporre il fermo amministrativo del veicolo.
Tuttavia, se il tributo è prescritto, il provvedimento di iscrizione al PRA del blocco è illegittimo e può essere impugnato e in questo caso, su Equitalia grava l’obbligo di esibire l’originale della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento della raccomandata, per provare che il plico è stato correttamente consegnato al titolare del mezzo nei termini. Parimenti illegittima anche l’ingiunzione di pagamento per il bollo auto se il fisco non produce in giudizio l’originale dell’avviso di ricevimento dell’accertamento spedito con raccomandata.
Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
Riassumendo, quindi il diritto di recupero della tassa automobilistica risulta essere di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione. La scadenza triennale del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia.
Inoltre occorre considerare che il bollo auto è tributo di competenza regionale dal 1993 per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è un tributo di tipo erariale. In questa ottica particolare attenzione ai fini della prescrizione occorre porre agli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.
A questo proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, come confermato dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 3658 del.
Particolare importanza ha la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo infatti ha stabilito che il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo.
Questo significa che lo stesso non può definirsi come tributo proprio della regione ma attribuita alle regioni e non istituita dalle regioni stesse. Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato o meno rispettato devono essere considerate tutte le eventuali e precedenti notifiche interruttive e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale tramite dispositivi normativi.
Con particolare riferimento al bollo auto il termine di notifica triennale deve essere rispettato sia per l’avviso di accertamento che per la cartella di pagamento, considerato quindi anche esso mezzo per la stessa interruzione prescrizionale.
Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo, cioè avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, seppure comporti l’interruzione dei termini di prescrizione, i quali comunque ricominciano dal giorno successivo, non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, pertanto la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo.
In caso di ricezione di un avviso di accertamento ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l’insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento del bollo auto, che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica stessa.
In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell’istanza in via di autotutela non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere presso la Commissione Tributaria. In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.
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