Naspi e lavoro occasionale

Naspi e lavoro occasionale

Naspi e lavoro occasionaleDopo la riforma dei voucher lavoro ci sono numerosi dubbi sulla loro applicazione e soprattutto sulla loro compatibilità del lavoro occasionale con lo stato di disoccupazione e con la fruizione dei sussidi a sostegno del reddito (cioè NASPI, ASDI, Dis-coll e mobilità). Da parte sua l’INPS non ha ancora fornito un chiarimento certo per questi interrogativi, tuttavia quello che è certo è che i contratti di prestazione occasionale (CPO) sono compatibili con la NASPI e con gli altri ammortizzatori sociali come i vecchi voucher.

Questi ultimi erano pienamente cumulabili con la NASPI e con le altre prestazioni di disoccupazione fino a 3.000 euro annui senza tagli. Da 3000 a 7000 euro annui (il massimo che è possibile ricevere in voucher) il sussidio viene ridotto in misura pari all’80% del reddito.

Si ipotizza che la NASPI, in caso di lavoro occasionale, venga solo revocata, scomputando i contributi previdenziali accreditati grazie alla prestazione occasionale dai contributi figurativi dell’indennità.

Non sappiamo ancora, però, se si procederà come per i vecchi voucher, ossia con la piena cumulabilità sino a un certo limite annuo, poi con la riduzione in misura pari all’80% del reddito da prestazione occasionale. Il sussidio dovrebbe poi tornare ad essere erogato una volta terminato il lavoro occasionale.

Se però la prestazione occasionale è di lavoro autonomo esercitato in modo saltuario e non organizzato, senza la necessità dell’apertura della partita Iva, il sussidio viene ridotto in misura pari all’80% del reddito da lavoro autonomo occasionale, sino a un massimo di 4.800 euro annui. Oltre tale soglia, si perde l’indennità e lo stato di disoccupazione.

Stiliamo di seguito una guida utile per ricordarci quali sono i requisiti, il calcolo indennità, la durata assegno, le istruzioni per la domanda per accedere alla NASPI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma degli Ammortizzatori Sociali (Jobs Act) corrisposta a coloro che perdono il lavoro.

Per poter chiedere la NASPI occorre:

  • disoccupazione involontaria: da licenziamento o dimissioni per giusta causa (es.: per mancato pagamento retribuzione, molestie sessuali sul lavoro, demansionamento ingiustificato, mobbing, variazione condizioni a seguito cessione azienda, ingiustificato spostamento sede, comportamento ingiurioso del superiore). E’ riconosciuto il diritto anche: in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità in base all’ex articolo 55 Dlgs 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio); risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione;
  • 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti: valide tutte le settimane con retribuzione non inferiore ai minimali (anche non versata). Non vale per addetti ai servizi domestici e familiari, operai agricoli, apprendisti (continuano a valere le precedenti regole).
  • Utili per avere diritto: contributi lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, periodi di congedo parentale purché indennizzati e in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, periodi di astensione per malattia figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. I periodi nel settore agricolo sono cumulabili se nel quadriennio risulta prevalente la retribuzione non agricola.
  • Esclusi: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, cassa integra-zione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti: giornate di effettiva presenza a pre-scindere dalla durata oraria. I seguenti eventi determinano un allungamento dei 12 mesi (pari alla durata dell’evento stesso): malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, CIG straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convi-vente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, maternità, congedo parentale.

La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Se la retribuzione mensile è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASPI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1.195. Dal quarto mese si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi).

L’importo massimo dell’indennità NASPI per il 2017 non può superare 1.300 euro al mese. Massimale e importo della prestazione sono da rivalutare ogni anno in base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo:

E’ il lavoratore che deve presentare domanda all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla ces-sazione del rapporto. Tramite sito INPS (con PIN dispositivo), patronati, contact center integrato INPS INAIL. In caso di licenziamento per giusta causa, i 68 giorni per presentare la domanda decorrono dal 30esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto.

L’indennità è riconosciuta a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro otto giorni, o dal primo giorno successivo alla domanda se è presentata dopo. Questo, anche nei casi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro e mancato preavviso.

La NASPI e altri eventuali sussidi di sostegno al reddito per disoccupati possono essere compatibili con il tirocinio, ma il lavoratore non percepisce l’indennità per lo stage.

Il tirocinio non è un’attività lavorativa, e di conseguenza il reddito che ne deriva è cumulabile con la NASPI, in quanto la natura non lavorativa delle prestazioni sono compatibili con lo stato di disoccupazione e con la percezione del relativo ammortizzatore sociale. Il lavoratore, però, nel momento in cui percepisce la NASPI, non riceve l’indennità di tirocinio.

Il tirocinio può essere: di orientamento, di inserimento o reinserimento, di orientamento o inseri-mento a favore di lavoratori disabili. Prestiamo attenzione però che le altre tipologie di tirocinio (curriculare, pratica professionale, transnazionale, per extracomunitari nell’ambito delle quote d’ingresso, estivi) seguono regole a parte, anche per quanto riguarda l’eventuale compatibilità con i sussidi di disoccupazione.

Il tirocinio vero e proprio, quindi di orientamento o di inserimento e reinserimento, è svolto sulla base si specifiche convenzioni, ed è sempre accompagnato da un progetto formativo, deve prevedere la copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e l’assicurazione per la responsabilità civile presso terzi. Le Regioni possono prevedere regole specifiche relative al numero massimo di tirocinanti in contemporanea per ciascuna azienda, nell’ambito dei seguenti limiti (che non comprendono i disabili):

  • aziende fino a cinque dipendenti: un tirocinante;
  • aziende fra sei e venti dipendenti: due tirocinanti;
  • imprese oltre i 20 dipendenti: al massimo il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.

Ai tirocinanti viene corrisposta un’indennità che non può essere inferiore ai 300 euro lordi mensili: nel rispetto di questo limite, la decisione sull’indennità spetta alle Regioni. Facciamo attenzione, che se però il tirocinante percepisce un sussidio di sostegno al reddito, quindi ad esempio la NASPI l’indennità non viene corrisposta.

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