La legge n. 877 del 1973 all’art. 1 definisce il lavoratore a domicilio come “chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”.
Da quanto detto emergono una serie di indicazioni del lavoro a domicilio, che sono i seguenti:
• Il lavoro viene svolto presso il domicilio del lavoratore, ciò significa che il luogo della prestazione lavorativa deve essere il domicilio del lavoratore. Non si considera lavoro a domicilio la prestazione lavorativa effettuata in luoghi di pertinenza dell’imprenditore stesso, anche se per l’uso del locale, il lavoratore corrisponde all’imprenditore un compenso. In questi casi il lavoratore viene considerato un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
• Il lavoratore può contare sull’aiuto dei familiari per il lavoro a domicilio. Per definizione i committenti devono essere imprenditori quindi i lavoratori possono farsi aiutare dai familiari conviventi e a carico. Il lavoro prestato dai familiari deve essere di tipo accessorio, cioè il lavoratore a domicilio non deve essere né assumere la qualità di datore di lavoro a sua volta, né deve esserci un alleggerimento del suo lavoro attraverso l’assegnazione di parte del lavoro a terzi in qualità di intermediario tra l’imprenditore committente ed il terzo esecutore, purché familiare. In entrambi i casi, sia che il lavoratore a domicilio diventi datore di lavoro che intermediario verso terzi, viene escluso dalla legge il rapporto di lavoro a domicilio.
• Nel lavoro a domicilio deve prevalere la subordinazione tra le parti. Questo è l’elemento fondamentale del lavoro a domicilio. È indispensabile l’esistenza di subordinazione lavorativa nei confronti dell’imprenditore. Per quanto stabilito dall’art. 2094 del codice civile, si ha quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore. La Cassazione ha precisato che le direttive possono essere impartite anche all’inizio del rapporto di lavoro, una volta per tutte.
Le direttive riguardano le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell’esecuzione parziale, nel completamento o dell’intera opera di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente. il datore di lavoro ha la facoltà di controllare il lavoratore.
La Cassazione stabilisce che l’elemento di subordinazione può essere escluso quando il lavoratore può liberamente accettare o rifiutare il lavoro commessogli dall’imprenditore o può decidere i tempi di consegna del lavoro.
L’INPS in una circolare del 1997, la n. 79, definisce gli elementi concreti e concomitanti che ravvisano la presenza di un rapporto di lavoro autonomo e non di un rapporto di lavoro a domicilio. Sono i seguenti elementi:
• la ditta che esegue i lavori è una ditta iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane;
• la ditta fattura il lavoro svolto;
• non sussistono di norma termini rigorosi per la consegna del prodotto;
• il lavoro viene eseguito in locali propri e con macchinari di proprietà della ditta artigiana;
• l’oggetto della prestazione è il risultato e non la estrinsecazione di energie lavorative;
• esiste l’assunzione del rischio in proprio, intendendo per rischio quello di impresa, presente e incidente sulla quantità di guadagno in rapporto alla rapidità, alla precisione ed organizzazione del lavoro nella quale la ditta committente non ha alcun potere di interferire, essendo interessata solo al risultato della lavorazione.
La legge n. 877 del 1973 all’art. 2 indica anche quali sono i divieti al ricorso al lavoro a domicilio.
Il ricorso dell’imprenditore al lavoro a domicilio non è ammessa nei seguenti casi:
• per le esecuzioni di attività che comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore o dei suoi familiari;
• quando l’azienda è interessata da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro (Cassa integrazione guadagni). Tale divieto vale per un anno dall’ultimo provvedimento di licenziamento o dalla cessazione delle sospensioni.
Un ulteriore divieto per ricorrere al lavoro a domicilio è quello di avvalersi dell’opera di mediatori o intermediari.
Considerando che il lavoratore non svolge il suo lavoro nei locali dell’imprenditore sotto diretta sorveglianza, la legge (art. 11 della Legge n. 877 del 1973) circoscrive le sue obbligazioni che sono i seguenti:
• obbligo di diligenza e rispetto delle istruzioni del datore di lavoro;
• obbligo di custodire il segreto sui modelli di lavoro affidatogli;
• divieto di concorrenza, limitatamente al caso in cui la quantità del lavoro affidato sia tale da assicurare al lavoratore una prestazione continuativa corrispondente al normale orario di lavoro, come definito dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.
Il Ministero del lavoro in un interpello, n. 19 del 2008, ha precisato che è possibile l’esistenza in capo allo stesso lavoratore di un rapporto di lavoro a domicilio con un altro rapporto di lavoro a tempo parziale quando la quantità del lavoro affidata al lavoratore a domicilio non sia tale da impegnarlo per tutta la durata dell’orario normale.
Al lavoro a domicilio si applicano le norme dettate in generale sul lavoro subordinato. La retribuzione dovuta al lavoratore a domicilio è corrisposta sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi, non essendo possibile verificare la durata della prestazione dei lavoratori a domicilio ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 877 del 1973. Il pagamento della retribuzione viene normalmente effettuato alla riconsegna della commessa, essendo la retribuzione proporzionata all’entità del lavoro svolto.
Se la tariffa di cottimo pieno non viene stabilita nel contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, essa dovrà essere determinata da una apposita commissione regionale o, ove questa non vi provveda, dalla Direzione regionale del lavoro, che terrà conto del tempo impiegato da un lavoratore di normali capacità per eseguire la lavorazione oggetto della commessa.
Oltre alle tariffe di cottimo, i CCNL devono anche determinare la percentuale sull’ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia ed accessori presso il proprio domicilio. Nonché devono essere determinate anche le maggiorazioni retributive spettanti a titolo di indennità per lavoro festivo, per le ferie retribuite, per la gratifica natalizia (la tredicesima), l’eventuale quattordicesima, ed il trattamento di fine rapporto (TFR).
La legge estende ai lavoratori a domicilio tutto il regime delle assicurazioni obbligatorie, con l’unica eccezione delle integrazioni salariali (cioè la Cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria), che quindi non spettano.
I contributi Inps a carico del datore di lavoro sono gli stessi dei lavoratori in genere, con esclusione di quelli per la Cassa integrazione, sia CIG che CIGS. L’importo viene calcolato sull’intero compenso corrisposto al lavoratore. Tale compenso non può essere inferiore all’importo corrispondente a sei minimali giornalieri INPS per ogni sette giorni di commessa.
Per il calcolo dei contributi INPS e INAIL da versare bisogna prendere a riferimento la retribuzione spettante al lavoratore a domicilio riferita al periodo intercorrente tra la data di consegna e la data prevista per la riconsegna al datore di lavoro.
Per quanto riguarda le prestazioni INPS spettanti ai lavoratori a domicilio, quest’ultimi hanno diritto alle prestazioni non pensionistiche corrisposte ai lavoratori dipendenti.
In caso di malattia sono previste le stesse regole che per i lavoratori dipendenti. Cambia solo il calcolo della R.M.G.G. utile a determinare l’indennità di malattia spettante al lavoratore.
Il calcolo si effettua come segue:
• Si prende a riferimento la retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia, sommando le retribuzioni delle lavorazioni riconsegnate nel mese predetto;
• Si determinano poi il numero delle giornate di lavorazione, escluso le domeniche, comprese nel mese considerato (tra la data di consegna e di riconsegna);
• Si divide infine la retribuzione lorda calcolata in precedenza per il numero dei giorni. Si ottiene così la retribuzione media globale giornaliera.
La maternità della lavoratrice a domicilio spetta per il solo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Anche in questo caso si applicata la normativa vigente ad eccezione del trattamento economico. L’indennità di maternità si calcola in base alla media contrattuale giornaliera vigente nella provincia per i lavoratori interni con la stessa qualifica. Se la riconsegna del lavoro avviene nel giorno immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria, il pagamento dell’indennità viene effettuato direttamente dall’INPS. La lavoratrice al momento dell’entrata in astensione obbligatoria deve riconsegnare al committente tutte le merci ed il lavoro affidato anche se non ultimato.
I lavoratori a domicilio hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, come tutti gli altri lavoratori dipendenti. E viene erogato in occasione della corresponsione dei compensi collegati alla specifica commessa ed il numero dei giorni per cui moltiplicare la quota giornaliera dell’assegno per il nucleo familiare è pari al rapporto 6 giorni ogni 7 di commessa, per un massimo di 26 giorni nel caso la commessa sia di durata pari ad un mese.
Il datore di lavoro deve trascrivere nel libro unico del lavoro il nominativo ed il domicilio dei lavoratori esterni all’unità produttiva, nonché la misura della retribuzione loro corrisposta e devono essere inseriti anche l’iscrizione delle date e delle ore di consegna e riconsegna del lavoro, della descrizione del lavoro eseguito, della specificazione delle quantità e delle qualità di esso. Questo per ciascun lavoratore a domicilio. Nel caso di mancata indicazione nel libro unico, si va incontro a delle sanzioni amministrative.
La Cassazione civile in una sentenza del 2001 ha precisato che i lavoratori a domicilio che dovessero trovarsi in stato di disoccupazione a causa di licenziamento collettivi per riduzione di personale o per cessazione dell’attività aziendale intimato da imprese diverse da quelle edili rientranti nel campo di applicazione della disciplina sulla Cassa integrazione straordinaria, pur se non hanno diritto alla CIG o alla CIGS, hanno diritto all’indennità di mobilità quando possano far valere una dipendenza dall’impresa di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo prestato, ivi compreso i periodi di sospensione per ferie, infortuni e festività. La dipendenza deve essere con un rapporto a carattere continuativo o comunque a termine.