L’agricoltura è un settore molto particolare rispetto alle altre tipologie di lavoro; allora poniamoci la domanda: quanto ne sappiamo in merito se vogliamo intraprende la carriera di imprenditore agricolo o anche di semplice operaio?
Vediamo di schiarirci le idee, cercando di dare una risposta soddisfacente alle domande più comuni, ma anche a quelle più puntigliose che ci vengono in mente.
Il settore dell’agricoltura è un settore di produttività che subisce una certa stagionalità ed è legato agli eventi atmosferici che si riflettono immancabilmente anche negli aspetti previdenziali e lavorativi.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una evoluzione in questo ambito poiché è stato abolito il salario medio convenzionale per gli operai agricoli introducendo, anche in questo settore, il minimale di legge e introducendo il Libro unico del lavoro in sostituzione del registro di impresa.
Ma chi è questa figura poco conosciuta, quale l’imprenditore agricolo? Secondo la nuova
riformulazione dell’articolo 2135 del codice civile “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo; silvicoltura; allevamento di animali; attività connesse”. La definizione posta dall’articolo prevede le attività per la cura e l’accrescimento di una successione biologica di natura vegetale o animale che adoperano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Prevede come attività connesse quelle svolte dall’imprenditore agricolo nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che si ottengono dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, incluse le attività per la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo di attrezzature o risorse dell’azienda, comprese le attività volte a valorizzare il territorio e il patrimonio rurale e forestale.
Possedere un fondo quindi non è sufficiente a definirsi imprenditore agricolo.
Se vogliamo essere collocati nella tipologia di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali e assicurativi, bisogna misurare l’impatto delle attività assolte e delle risorse utilizzate in relazione all’attività più del 50% dei prodotti trasformati e commercializzati deve provenire dalla derivazione aziendale e anche il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne all’azienda deve essere superiore rispetto al tempo di impiego nell’attività diretta alla fornitura di servizi a favore di terzi in base alla circolare dell’INPS n. 53/2003 e circ. n. 186/2003.
E se voglio intraprendere l’attività di agriturismo? Anche in quest’ambito ci sono state delle modifiche normative; la norma, infatti, definisce come “attività agrituristiche” quelle di ricevimento e accoglienza effettuate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzo della propria azienda in relazione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
In altre parole, per avviare il mio agriturismo devo avere il titolo di imprenditore agricolo.
Le prestazioni di lavoro nell’ambito agricolo si dividono in tre categorie:
- Lavoratori autonomi: coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- Lavoratori associati: mezzadri, coloni parziari e soccidari (si tratta di coltivatori che dividono i prodotti con i proprietari dei fondi);
- Lavoratori subordinati e assimilati: dipendenti, piccoli coloni, compartecipanti individuali e familiari. I lavoratori subordinati si distinguono in: dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Nella tipologia di lavoro agricolo per i dipendenti possiamo trovare contratti a tempo parziale, lavoro ripartito, intermittente, occasionale, di somministrazione e apprendistato, inoltre è possibile effettuare tirocini formativi.
Non tutti sanno che limitatamente al lavoro agricolo è possibile lo “scambio di manodopera” tra gli imprenditori agricoli. L’INPS con circolare n. 126 del 2009 stabilisce quando è possibile lo scambio:
- interviene tra soggetti che hanno entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
- i soggetti che rendono la prestazione reciproca siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
- non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
- le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o «connessa» che sia.
Nell’ipotesi di lavoro occasionale nell’ambito agricolo, non è inteso tale il lavoro prestato dai parenti e affini entro il quarto grado e prestato a titolo di aiuto e obbligazione morale.
Per i lavori agricoli di natura stagionale è stato introdotto il lavoro accessorio per i pensionati, casalinghe e studenti di età inferiore a 25 anni.
Abbiamo accennato in precedenza a termini come coltivatore diretto, mezzadri o coloni, ma che figure sono? Come si collocano nel lavoro agricolo?
- I coltivatori diretti sono i piccoli imprenditori che coltivano il fondo svolgendo la loro attività con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.
- Il proprietario terriero (del fondo) e il mezzadro o colone si associano per la coltivazione del terreno e per l’esercizio delle attività connesse allo scopo di dividere a metà i prodotti e gli utili che ne conseguono.
Gli operai agricoli si distinguono per il loro carattere di stagionalità e legato ad eventi metereologici imprevedibili che costringono ad un’organizzazione lavorativa diversa dalle altre tipologie di lavoro.
Quali adempimenti deve assolvere un datore di lavoro agricolo?
Il datore di lavoro agricolo ha l’obbligo di presentare all’INPS la denuncia aziendale per via telematica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Per ottenere il codice fiscale e la partita iva deve presentare al registro delle imprese la Comunicazione Unica per segnalare le seguenti situazioni:
- dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva;
- domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel Rea, con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;
- domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL;
- domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l’INPS
relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;
- variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a:
- attività esercitata;
- cessazione attività;
- modifica denominazione impresa individuale;
- modifica ragione sociale;
- riattivazione attività;
- sospensione attività;
- modifica della sede legale;
- modifica della sede operativa;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane.
I datori di lavoro devono comunicare le assunzioni, trasformazioni e cessazioni per via telematica, attraverso la procedura UNIFICATO LAV al Centro per l’Impiego di competenza in cui è situata la sede lavorativa.
Per i lavoratori agricoli non vi è più il salario medio convenzionale ma il minimale di legge se la retribuzione dovesse risultare inferiore. Il rispetto del minimale è condizione per poter fruire delle agevolazioni contributive.
L’ambito agricolo usufruisce di alcune agevolazioni contributive per gli svantaggi che ha rispetto alle altre tipologie di lavoro. Le agevolazioni possono essere fruite per le zone montane svantaggiate, quelle colpite da calamità naturali e zone agricole particolarmente svantaggiate.
E la retribuzione dei lavoratori del settore agricolo è uguale a quella dei lavoratori degli altri settori?
Gli operai agricoli assunti a tempo determinato percepiscono una retribuzione stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali e la retribuzione minima dai Contratti Territoriali e nella retribuzione rientrano anche i prodotti in natura.
Il TFR, pari al 8,63% del salario contrattuale per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, non si calcola sul terzo elemento e viene pagato alla fine dell’ultimo lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.
La retribuzione è oraria come gli operai delle altre tipologie di lavoro, solo il Terzo elemento, a differenza delle altre retribuzioni, si determina in misura percentuale sul salario stabilito dai CCNL e non verrà più percepito nel caso il contratto si trasformi in tempo indeterminato.
La retribuzione per gli operai a tempo indeterminato è uguale a quella degli operai determinati, con la differenza che essi non percepiscono il terzo elemento e a loro spetta la tredicesima e quattordicesima e maturano gli scatti di anzianità per un massimo di cinque dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio ed è mensilizzata. Il TFR viene percepito alla fine del rapporto di lavoro.
La retribuzione degli impiegati agricoli è così costituita:
- Minimo di stipendio base mensile
- Indennità di contingenza
- Elemento distinto della retribuzione
- Minimo di stipendio integrativo
- Aumenti periodici di anzianità
Il minimo di stipendio integrativo è stabilito dalla contrattazione territoriale per arrivare allo “stipendio contrattuale mensile”. Oltre agli elementi retributivi tradizionali, il CCNL introduce un “salario di ingresso” per i giovani e un sistema di “retribuzione a cointeressenza”.
Una singolarità dell’ambito agricolo è la presenza di un Ente che ha la personalità giuridica di diritto pubblico che gestisce alcune forme di assistenza e previdenza per i soli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo.
L’ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) gestisce:
- Il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto (l’aliquota è del 6% ed è a totale carico del datore, alla fine del rapporto sarà l’ENPAIA a erogare il TFR al lavoratore) ;
- L’assicurazione contro gli infortuni (per infortuni professionali, extraprofessionali, malattie professionali);
- Il fondo di previdenza (l’aliquota è del 4% di cui 1,50% è a carico del lavoratore, l’1% viene destinato a prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e invalidità assoluta, ecc.).
Dopo questa panoramica di informazioni forse ne sappiamo qualcosa in più su quelli che, in buona fede, chiamiamo contadini o forse no, però, per i tempi odierni dove la disoccupazione impenna, potremmo anche farci “un pensierino” sul quel fondo abbandonato ricevuto in eredità da un lontano parente: la terra è vita!
Commenta per primo "Quanto ne sappiamo sul lavoro agricolo?"