Il 12 Marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo modulo per la presentazione delle nuove dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, voluto dal Decreto 15 Dicembre 2015.
È una rivoluzione rispetto alla precedente metodologia, perché il lavoratore che vuole rassegnare le proprie dimissioni non potrà più farlo in carta semplice, in quanto comporterebbe la nullità delle stesse.
C’è il passaggio ad una procedura telematica univoca da parte del lavoratore che esclude il datore di lavoro da ogni azione.
Brevemente rivisitiamo cosa prevede la normativa per poter effettuare le nostre considerazione in merito.
I lavoratori esclusi da questa nuova procedura, che quindi potranno ancora usufruire di un semplice foglio per rassegnare le proprie dimissioni, e convalidarlo presso la Direzione del lavoro competente, sono: le lavoratrici in gravidanza e i lavoratori e lavoratrici nell’arco temporale di tre anni di vita del figlio o di accoglienza del bambino adottato o in affido e i lavoratori domestici.
I lavoratori, rassegnatori di dimissioni possono agire autonomamente o farsi assistere da uno dei soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, ecc…).
I passaggi che il lavoratore dovrà compiere autonomamente sono:
- Richiedere il codice pin al sito dell’INPS;
- Registrarsi al sito del Ministero del lavoro;
- Aprire la pagina dedicata alla procedura telematica;
- Compilare dettagliatamente il modulo e inviarlo.
Una volta inviato il modulo delle dimissioni o risoluzione consensuale, il sistema informatico provvederà a trasmetterlo al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Il lavoratore, una volta comunicate le dimissioni ha la possibilità di revocarle, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni dalla comunicazione di recesso.
L’azienda risulta, in ogni caso, un soggetto passivo e non può intervenire sull’eventuale ripensamento del lavoratore, esso dovrà attendere 7 giorni dalla data di invio del modello di dimissioni per essere certo che il lavoratore non abbia avuto pentimenti legati alla sua decisione di concludere il contratto di lavoro.
Questa tempistica andrà ad influire anche sull’eventuale sostituzione che l’azienda vorrà fare, in quanto se il lavoratore dimissionario dovesse ripensarci, il datore di lavoro potrebbe ritrovarsi nella condizione di avere su una medesima posizione lavorativa, due lavoratori.
Questa nuova procedura nasce per eliminare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, quella azione, molto consueta, con la quale le aziende, all’atto dell’assunzione, facevano sottoscrivere al lavoratore una lettera di dimissioni non datata da utilizzare, datandola, nell’ipotesi di licenziamento facendolo passare come volontà di dimissioni del lavoratore stesso, precludendogli tutti i diritti e le tutele che rientrano nel caso di licenziamento illegittimo.
Dopo questa panoramica, quali sono i vantaggi di questa nuova procedura?
Quello che balena subito alla mente in questo cambiamento di strada è che la vecchia disciplina non riusciva a fronteggiare le imposizioni dei datori di lavoro sulle possibili dimissioni manomesse.
Con la nuova procedura di dimissioni telematiche, il datore di lavoro non potrà più imporre la sua volontà di far dimettere il lavoratore o far risolvere consensualmente il rapporto lavorativo preventivamente perché solo il lavoratore può inviare telematicamente il modulo.
Un altro vantaggio sta nella verifica dell’identità del soggetto che compie l’azione, non si possono considerare dimissioni o revoche effettuate da soggetti diversi dal lavoratore, in quanto l’accesso al portale per la compilazione dei moduli è possibile solo con il possesso del codice personale disposto dall’INPS (pin).
Il vantaggio più importante è che viene data la possibilità al lavoratore di un ripensamento sulla propria decisione di dimettersi e revocare le dimissioni ripetendo la procedura entro 7 giorni dall’inoltro della prima comunicazione.
E quali sono, invece, gli svantaggi?
Uno degli svantaggi principali delle dimissioni telematiche potrebbe essere la scarsa o inadeguata conoscenza delle procedure informatiche da parte del lavoratore dimissionario.
Il lavoratore deve effettuare una doppia registrazione, quella al sito dell’INPS, per richiedere l’apposito codice pin e successivamente quella al sito del Ministero del lavoro; solo dopo potrà procedere alla compilazione ed invio del modulo di dimissioni. Per questo inconveniente è stata data la possibilità al lavoratore dimissionario di farsi assistere da uno dei soggetti abilitati alla trasmissione; ma parliamo di soggetti che non sono sempre disponibili, bisognerà fissare un appuntamento e per i patronati ad esempio, se pensiamo al periodo delle dichiarazioni dei redditi, l’attesa potrebbe essere lunga.
Con questa nuova procedura il datore di lavoro non può intervenire in una situazione che comunque lo riguarda personalmente, soprattutto per ciò che riguarda le possibili conseguenze di inefficacia del recesso derivanti dal mancato adempimento della procedura da parte del lavoratore.
Inoltre, l’azienda potrebbe ricevere una comunicazione con data antecedente, rispetto a quella odierna, cosa che complicherebbe la comunicazione obbligatoria che lo stesso datore di lavoro deve fare al Centro per l’impiego entro i successivi 5 giorni dall’evento e che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa in caso di ritardo.
Un altro svantaggio sta nel fatto che la procedura di recesso, così come impostata, non prevede un incontro con il datore di lavoro, quest’ultimo riceve la comunicazione senza preavviso alcuno e senza poter interagire con il lavoratore al fine, ad esempio, di rivedere la sua decisione o concordare la data di cessazione del rapporto del lavoratore dall’azienda. Questa mancanza di comunicazione potrebbe creare disguidi anche relativamente a periodo di preavviso, per il quale il lavoratore è poco informato.
La procedura esclude il datore di lavoro che in precedenza invitava il lavoratore, qualora non avesse proceduto alla convalida delle dimissioni nei tempi prescritti. Questo invito fa scattare l’efficacia delle dimissioni anche quando il lavoratore, dopo 7 giorni dalla sua ricezione, continua a non voler convalidare il recesso. Tutto ciò con la nuova procedura non sarà possibile e l’azienda sarà considerata esclusivamente quale soggetto passivo di una procedura gestita esclusivamente dal lavoratore che però avrà effetti sul rapporto di lavoro tra le parti, proprio per il fatto che la mancata comunicazione telematica delle dimissioni farà sì che queste siano considerate inefficaci, con tutto quello che ne consegue in termini di contenzioso in materia di lavoro.
Se il lavoratore ovvia all’invio delle dimissioni telematiche continuando ad inviare, al proprio datore di lavoro, la comunicazione scritta delle dimissioni e andrà via senza procedere con le modalità previste dalla legge, l’azienda per far rispettare la procedura telematica non ha nessuna arma, in quanto la normativa non ha previsto una sanzione per il lavoratore inadempiente.
L’unica alternativa, all’inerzia del lavoratore, potrebbe essere la contestazione disciplinare, da parte del datore di lavoro, per assenza ingiustificata del lavoratore stesso, proprio in quanto quest’ultimo, non avendo proceduto ad effettuare le dimissioni tramite l’unica modalità prescritta dalla legge, risulterebbe a tutti gli effetti ancora dipendente dell’azienda, senza però effettuare alcuna prestazione lavorativa. Contestazione, che al termine della procedura disciplinare, si chiuderebbe con un licenziamento per giusta causa.
In conclusione potremmo chiederci se per ovviare alle dimissioni in bianco era necessario attivare una procedura così complicata ed invasiva per entrambi le parti, sia lavoratore che datore di lavoro.
La procedura, cosi come è stata impostata, causa difficoltà ai soggetti interessati, sarebbe giusto renderla più snella e adeguata alle esigenze, proprio in virtù del fatto che la nuova procedura ha come titolo “Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese” e invece possiamo tranquillamente dire che “anche per dimettersi bisogna laurearsi”.
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