Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro.
Il datore di lavoro si impegna principalmente a retribuire il lavoratore per le prestazioni da esso svolte e a versare i contributi previdenziali e assistenziali.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è la forma più comune di rapporto di lavoro.
Il contratto di lavoro subordinato può essere concluso con le seguenti modalità di durata:
- tempo indeterminato quando non è previsto un termine alla durata del contratto;
- tempo determinato quando è introdotto nel contratto un termine alla sua durata.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro si hanno le seguenti possibilità:
- orario a tempo pieno (full time) quando l’orario di lavoro fissato nel contratto è quello
solitamente fissato in 40 ore settimanali; - orario a tempo parziale (part-time) quando l’orario di lavoro è inferiore a quello previsto per il contratto a tempo pieno.
Sono contratti di lavoro subordinato anche il contratto di apprendistato, il contratto di inserimento, il contratto di formazione e lavoro, il contratto di lavoro ripartito, il contratto di lavoro intermittente.
Il rapporto di lavoro subordinato inizia con la sottoscrizione della lettera di assunzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al momento dell’assunzione:
- identità delle parti (vale a dire: nome azienda, nome lavoratore);
- luogo di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- durata del contratto (se si tratta di un contratto a tempo determinato);
- durata del periodo di prova (se previsto);
- qualifica di assunzione (breve descrizione dell’attività principale da svolgere);
- livello di inquadramento nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL);
- l’importo della retribuzione e periodo di pagamento;
- durata delle ferie;
- orario di lavoro.
Il patto di prova corrisponde al periodo di prova con il quale le parti di un contratto di lavoro subordinato (lavoratore e datore di lavoro) si impegnano ad un periodo sperimentale di lavoro per una migliore valutazione riguardo la convenienza reciproca di un eventuale rapporto di lavoro definitivo. In particolare il periodo di prova serve al datore di lavoro per mettere “alla prova” le effettive capacità dell’eventuale futuro lavoratore subordinato, può comunque favorire quest’ultimo nell’accertare la situazione del posto di lavoro in cui deve prestare la sua attività lavorativa. In tale periodo il lavoratore, o il suo datore di lavoro, possono recedere liberamente (senza obbligo di preavviso) rispetto a quanto formalizzato nel contratto di assunzione sottoscritto. Una volta superato il periodo di prova il lavoratore è effettivamente assunto. La durata viene solitamente indicata all’interno della lettera di assunzione. Normalmente non è superiore a 6 mesi. In caso di recesso il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto ed alle ferie retribuite, ove maturati.
L’entità della retribuzione viene determinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in relazione ai diversi settori di attività ed al diverso livello di inquadramento dei lavoratori. Il livello di inquadramento viene riconosciuto nel momento dell’assunzione in relazione al titolo di studio, alla professionalità posseduta e alle mansioni assegnate.
La retribuzione indicata all’interno dei diversi CCNL rappresenta una misura minima al di sotto della quale il contratto individuale del singolo lavoratore non può scendere.
Il datore di lavoro, insieme alla retribuzione, deve consegnare al lavoratore anche la busta paga indicante le diverse voci che compongono la retribuzione.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. Il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime svolte mantenendo la stessa retribuzione. Può inoltre assegnare mansioni superiori, con diritto per il lavoratore ad una retribuzione superiore.
Se l’attribuzione a mansioni superiori perdura nel tempo solitamente essa diviene definitiva decorsi 3 mesi.
Il lavoratore non può invece essere assegnato a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto. Sono tuttavia possibili alcune eccezioni. Sono nulli in tal senso eventuali accordi tra lavoratore e datore di lavoro.
Il lavoratore può essere trasferito dal luogo di lavoro originariamente stabilito all’atto dell’assunzione. Ciò può accadere unicamente per comprovate ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo. La trasferta rappresenta un mutamento del luogo di lavoro solo provvisorio. Il comando o distacco invece si ha quando il lavoratore viene inviato a lavorare temporaneamente presso un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro.
L’orario di lavoro normale (tempo pieno o full time) è quello articolato su 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro possono tuttavia stabilirne una durata inferiore.
Anche la durata massima settimanale dell’orario è determinata dai CCNL. In ogni caso la durata media dell’orario di lavoro su 7 giorni non può superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario di lavoro stabilito.
Esistono comunque dei limiti massimi per l’attribuzione delle ore di straordinario: non sono ammesse in media più di 8 ore settimanali di lavoro straordinario.
I contratti collettivi regolano il ricorso al lavoro straordinario nel rispetto dei limiti. In mancanza di regolamentazione da parte dei CCNL il lavoro straordinario è ammesso solo a seguito di accordo tra datore e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annue.
Il diritto alle ferie annuali è espressamente previsto dall’articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana. E’ il diritto al godimento di un periodo di riposo annuale retribuito al quale il lavoratore non può rinunciare.
In ogni caso il periodo delle ferie annuali non può essere inferiore a 4 settimane. Il periodo in cui il lavoratore può assentarsi per ferie viene determinato dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze personali del lavoratore e delle esigenze aziendali. Se durante il periodo di ferie il lavoratore si ammala e la malattia impedisce al lavoratore di usufruire del riposo, che con le ferie si realizza, egli può chiedere la sospensione delle ferie.
Nel caso di infortunio sul luogo di lavoro, o di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo determinato (detto periodo di comporto). La durata del periodo di comporto è fissata dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso di infortunio sul luogo di lavoro, il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro in modo che possano essere fatte le denunce previste dalla legge a
carico del datore di lavoro. In caso di insorgenza di una malattia professionale il lavoratore ha l’obbligo di denunciare la malattia professionale.
In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di comporto, la cui durata è sempre fissata dai contratti collettivi di lavoro.
Il lavoratore che si assenta per malattia deve:
- spedire o recapitare il certificato;
- comunicare il diverso indirizzo;
- essere reperibile a visita medica di controllo
Con Decreto del Ministero della Salute del 26/02/2010, è stata introdotta la modalità di trasmissione in via telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante .
I lavoratori hanno il dovere di avvertire il datore di lavoro, entro il primo giorno di assenza, dell’insorgenza della malattia. Alla comunicazione deve seguire l’invio delle certificazioni del medico curante sia al datore di lavoro che alla sede INPS di competenza. Il termine di scadenza per la spedizione o il recapito del certificato è di 2 giorni dal rilascio. Per tutta la durata della malattia, a partire dal primo giorno, il lavoratore deve essere presente presso il domicilio indicato al datore di per consentire l’accertamento del proprio stato di salute da parte di un medico appositamente inviato.
Il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora se non per:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici;
- gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.