Dall’Agenzia dell’Entrate arrivano chiarimenti in merito al credito d’imposta indiretto. Di fatti con la Risoluzione n. 108/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al credito d’imposta per tasse pagate all’estero da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, attribuito al socio controllante residente al momento della tassazione integrale degli utili provenienti da queste società.
L’Agenzia delle Entrate dà la possibilità di recuperare le imposte versate all’estero ricorrendo al credito d’imposta indiretto anche nel caso in cui questi dividendi siano percepiti da una società controllante intermedia estera.
Si precisa che il credito d’imposta spetta anche se il socio italiano non ha percepito direttamente i dividendi della Controlled Foreign Companies, ma questi siano stati distribuiti ad una società controllante intermedia, a sua volta residente all’estero, i cui redditi siano tassati in Italia ai sensi della disciplina sulle Controlled Foreign Corporations.
Questo credito d’imposta indiretto è scomputabile esclusivamente dalle imposte dovute dal socio residente sul reddito della Controlled Foreign Companies, risultanti dal quadro RM della dichiarazione dei redditi.
Il decreto del Ministro delle Finanze del 9 agosto 2016 semplifica gli investimenti degli operatori finanziari esteri nel nostro Paese e riduce gli ostacoli fiscali. In particolare il decreto aggiorna la lista dei Paesi White List, integrandola con Paesi quali Svizzera, San Marino e Liechtenstein dove inizia lo scambio di informazioni mediante convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. E di fatto la Svizzera esce dalla lista dei Paesi Black List, cioè i paradisi fiscali.
I 123 Paesi rientranti nella nuova lista consentono un adeguato scambio di informazioni, pertanto ai sensi del Decreto legislativo n. 239 del 1996 non sarà applicata l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in tali nazioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni indicate nel sopracitato Decreto Legislativo gli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:
Albania, Alderney, Algeria, Anguilla, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Belize, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Congo (Repubblica del Congo), Corea del Sud, Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Curacao, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gibilterra, Giordania, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Herm, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Israele, Jersey, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Montenegro, Montserrat, Mozambico, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Trinitad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.
La controllante può scomputare, dalle imposte dovute in Italia, le imposte estere pagate da una propria controllata, che ha ottenuto la disapplicazione del regime Controlled Foreign Corporations.
Una società controllante residente può beneficiare del credito d’imposta, in ragione delle imposte assolte all’estero da una società partecipata localizzata in uno stato a regime fiscale privilegiato, anche nel caso in cui non abbia percepito direttamente i dividendi della controllata, ma questi siano stati distribuiti a una società controllante intermedia, a sua volta residente all’estero, i cui redditi siano tassati in Italia.
Questo l’interpello sottoposto all’Agenzia delle Entrate:
la società istante residente (Alfa), nel chiedere il riconoscimento del credito d’imposta, sottolinea la circostanza di aver percepito i dividendi della controllata (Beta), residente a Hong Kong, che è uno Stato a regime fiscale privilegiato, non direttamente, ma attraverso una società controllante intermedia (Gamma), residente all’estero e sottoposta alla disciplina Controlled Foreign Corporations.
In particolare, Alfa detiene il controllo totalitario indiretto di Beta tramite la società holding Gamma con sede in Lussemburgo, di cui Alfa è socio unico.
Inoltre, l’istante precisa che, per il periodo d’imposta interessato (parliamo del 2015), rispetto a Beta è stata disapplicata la disciplina Controlled Foreign Corporations in ragione della prima esimente, avendo dimostrato che la medesima svolge un’effettiva attività economica nel mercato di insediamento.
Nel corso del 2015, Beta ha distribuito dividendi a favore di Gamma, che rientra nell’ambito applicativo della disciplina Controlled Foreign Corporations. Pertanto, questi ultimi concorrono, per il medesimo periodo d’imposta, integralmente alla formazione del reddito di Beta, sottoposto a tassazione separata in Italia in capo ad Alfa, dato che si tratta di utili provenienti da una società residente in un territorio a fiscalità privilegiata, che ha ottenuto il riconoscimento della prima esimente.
L’Agenzia chiarisce che i dividendi distribuiti da Beta a Gamma, in quanto utili provenienti da un territorio a fiscalità privilegiata, devono essere assoggettati a tassazione secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 3, del TUIR. Pertanto, gli stessi concorrono integralmente alla formazione del reddito di Gamma imponibile in Italia.
A Gamma, al pari di quanto previsto per il soggetto controllante residente, deve essere riconosciuto un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, dal momento che Beta ha ottenuto la disapplicazione della disciplina Controlled Foreign Corporations in ragione della prima esimente.
Ne consegue che Alfa, all’atto della determinazione delle imposte dovute in Italia sui redditi di Gamma, dovrà tenere conto del credito d’imposta indiretto previsto dall’articolo 89, comma 3, TUIR.
L’Agenzia delle Entrate precisa che il credito indiretto, da calcolare secondo le modalità previste dall’articolo 165, comma 1, TUIR, previa ricostruzione dell’utile lordo, è scomputabile dalle imposte dovute dal socio residente sui redditi della controllante intermedia imputati per trasparenza.
Va, inoltre, ricordato che dopo 15 anni cade il segreto bancario nell’UE, con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale transfrontaliera e di migliorare l’efficienza della riscossione delle imposte. L’Ecofin (Consiglio dei ministri per l’economia e finanze) ha stabilito un nuovo standard globale, elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e approvato dal G20 il 21 settembre 2016, per lo scambio automatico di informazioni in ambito comunitario.
È una revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia di fiscalità diretta che estende il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali. È un accordo politico secondo cui le Amministrazioni Tributarie dei 28 Paesi dell’Unione si scambieranno automaticamente le informazioni sulle attività finanziarie detenute dai cittadini di uno Stato Membro presso istituzioni finanziarie degli altri Paesi appartenenti all’UE.
Lo scambio automatico di informazioni sarà operativo dal 2017, ad eccezione per l’Austria che ha chiesto un periodo di transizione supplementare per un massimo di un anno. Questa iniziativa potrà far fruttare ben 2,5 miliardi di euro di gettito annuo nel mercato continentale.
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