Assunzioni: agevolazioni e sgravi

Assunzioni

AssunzioniLa Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 2015) ha sancito diversi sgravi, per le diverse situazioni e categorie, per le assunzioni del 2016.

Nel presente articolo ci occuperemo delle agevolazioni stabilite dalla Legge di Stabilità 2016, degli altri sgravi contributivi e degli incentivi economici e fiscali in essere per le assunzioni del 2016.

L’articolo 1, comma 178 della Legge di Stabilità 2016 disciplina l’esonero contributivo per le assunzioni ex novo nell’anno 2016, tale esonero, che è per i datori di lavoro nel privato ed esclude il lavoro agricolo, prevede una agevolazione del 40% da calcolare sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione di quelli dell’INAIL, con massimale annuo di 3.350,00 euro ed ha una durata di 24 mesi.

La legge n. 92 del 2012 è per tutti i datori di lavoro privati che stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, contratti di lavoro a tempo indeterminato, trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, con lavoratori aventi un’età uguale o superiore a 50 anni che si trovano in stato di disoccupazione da più di 12 mesi. Gli sgravi contributivi sono i seguenti :

  • per le assunzioni a tempo determinato c’è una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato c’è una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.

Se c’è stata una trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

La legge n. 223 del 1991 è per tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori a tempo pieno e indeterminato. L’incentivo è per tutti i lavoratori che hanno usufruito della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi e prevede una contribuzione a carico del datore di lavoro uguale a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (cioè 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi e beneficio economico mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a 9 mesi per i lavoratori fino a 50 anni; 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

Invece, per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilita anche part-time, il beneficio contributivo è: la quota di contribuzione a carico del datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10% per un massimo di 12 mesi. Se nel corso del rapporto lo stesso è stato trasformato a tempo indeterminato, sia part-time che full-time, il beneficio contributivo spetta per altri 12 mesi.

La Legge n. 99 del 2013 e D. Lgs n. 150 del 2015 è per tutti i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo pieno e indeterminato i lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione (NASPI). L’incentivo è al 20% dell’indennità mensile residua NASPI che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

La Legge n. 92 del 2012 è per tutti i datori di lavoro privati comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione tramite contratto di apprendistato finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale e interessa tutti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza limiti di età.

L’agevolazione è una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per un periodo di 18 mesi, con l’inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante e un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità, dove spetta, che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per un periodo pari a 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni, 24 mesi per lavoratori con più di 50 anni e 36 mesi per lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.

Le aziende che hanno meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo hanno diritto ad uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi.

Il Jobs Act ha immesso delle disposizioni che si applicano alle aziende che fanno ricorso ai contratti di solidarietà espansiva, con esclusione per quelle che nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, hanno proceduto a riduzioni di personale e sospensioni in regime di cassa integrazione straordinaria. Ricordiamo che il contratto di solidarietà espansiva è un accordo solidale tra i lavoratori, l’azienda e le rappresentanze sindacali, che ha per oggetto la riduzione, motivata, dell’orario di lavoro al fine di favorire nuove assunzioni. Il beneficio, per queste aziende che assumono questi lavoratori e per ognuno di essi e per ogni mensilità di retribuzione erogata, un contributo pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile per i primi 12 mesi e per ciascuno dei due anni successivi il contributo si riduce, rispettivamente, al 10% e al 5%.

È giusto chiarire che per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti con contratti collettivi di solidarietà, per i primi tre anni e non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore , la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, salvo la contribuzione a carico del lavoratore.

La Legge n. 134 del 2012 e la Legge n. 449 del 2007 prevedono un beneficio economico per tutte le imprese che assumono soggetti che sono in possesso di un dottorato di ricerca universitario impiegato nella Ricerca e Sviluppo e consiste in un credito d’imposta pari al 35% sino a un massimo di euro 200.000 annui del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato.

Per i datori di lavoro dell’agricoltura la Legge di Stabilità del 2016 prevede delle limitazioni come ad esempio si escludono i contratti di apprendistato e l’esonero contributivo previsto dalla Legge viene riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’esonero contributivo sarà prorogato anche al 2017 per i nuovi assunti, infatti è al vaglio l’ipotesi di un nuovo sgravio dei contributi previdenziali per le assunzioni dei soggetti che si trovano in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi, con una riduzione del 25% circa e di durata di un anno.

Balza subito all’occhio la discesa in picchiata delle agevolazioni contributive che passa dal 100% per tre anni al 25% per solo un anno, ma il Governo sta pensando ad agevolazioni che durino nel tempo e che coinvolgano tutti i lavoratori e non solo per i nuovi assunti.

L’idea è di ridurre la differenza tra il lordo e il netto percepito dai lavoratori (il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo), alleggerendo gli oneri che i datori di lavoro devono assumersi per i dipendenti cercando di sfavorire, in qualche modo il lavoro nero e l’utilizzo di contratti precari.

Commenta per primo "Assunzioni: agevolazioni e sgravi"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.


*

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.