Gli assegni familiari sono un aiuto e un supporto al reddito di alcune famiglie i cui componenti fanno parte di determinare categorie di lavoratori.
Questi assegni vengono erogati dall’INPS su richiesta della famiglia, che deve risultare avere un reddito totale che non superi la soglia massima prevista dalla legge, esso può essere ricevuto da uno o più componenti della famiglia.
L’assegno per il nucleo familiare è un sostegno che viene erogato per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
L’Assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni, ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
L’assegno familiare è calcolato secondo il tipo del nucleo familiare, del numero che lo compongono e del reddito complessivo di esso stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio.
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano per nucleo, che può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione;
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’assegno familiare se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
Ogni anno i lavoratori dipendenti devono presentare domanda, al proprio datore di lavoro, utilizzando apposito modello (ANF/DIP SR16), e il datore dovrà corrispondere l’assegno per il nucleo familiare per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
Nel caso il richiedente sia un lavoratore domestico, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ossia abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, può presentare domanda all’INPS attraverso internet, munito di PIN di riconoscimento o telefonando al Contact Center oppure attraverso i Patronati.
Qualsiasi variazione possa intervenire nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).
Nel caso l’erogazione degli Assegni sia effettuata dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione quando venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.), nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.), per applicare l’aumento dei livelli reddituali, ad esempio nei nuclei monoparentali o nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro e nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP. In questi casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria, cioè relativa dichiarazione sostitutiva.
In seguito l’INPS rilascia al lavoratore il modello di autorizzazione (ANF43) e il lavoratore presenta la domanda al datore di lavoro con allegato il modello di autorizzazione stessa.
Se gli assegni familiari vengono erogati dall’INPS, per le domande presentate per i casi indicati sotto, il lavoratore deve presentare la richiesta di liquidazione degli assegni con allegata la documentazione/dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell’autorizzazione.
I casi in cui si richiede l’autorizzazione sono:
- per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento);
- per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
- per minori in accasamento etero familiare;
- per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di nuclei numerosi, ovvero di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta degli assegni al datore di lavoro.
Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni per il riconoscimento di tale diritto (per esempio celebrazione o riconoscimento del matrimonio o nascita di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti per i quali è prevista l’autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella finale di scadenza per la validità risultano dalle indicazioni contenute nell’autorizzazione stessa.
I redditi del nucleo familiare che si prendono in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’IRPEF al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Si prendono in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.
Sono esclusi dai redditi per la concessione degli assegni familiari:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
Gli assegni per il nucleo familiare vengono pagati dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti al momento del pagamento della retribuzione o vengono pagati direttamente dall’INPS nel caso in cui, come abbiamo già detto, il lavoratore sia un lavoratore domestico, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, cioè abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali e viene effettuato direttamente dall’INPS tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
Il coniuge del dipendente che ha diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’assegno familiare determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
Nel caso di affidamento condiviso dei figli entrambi i genitori affidatari hanno diritto agli assegni familiari e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Questo diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare in quanto non lavoratore o non titolare di pensione ma viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ ex coniuge.
Al genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli assegni familiari sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente e il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
Per le madri disoccupate o casalinghe, le donne che hanno adottato un bambino o hanno in affidamento un bambino, viene erogato l’assegno per il nucleo familiare direttamente dal Comune, e non dallo Stato.
Commenta per primo "Cos’è l’assegno per il nucleo familiare"