Una misura prevista dal decreto sulle politiche attive n. 150 del 2015, attuativo del Jobs Act, prevede l’arrivo di un assegno di ricollocamento ai disoccupati che verranno invitati a intraprendere percorsi di riqualificazione e che riguarda lavoratori che percepiscono la NASPI da almeno quattro mesi.
I disoccupati a cui vengono inviate le lettere saranno invitati ad iscriversi al portale ANPAL e a richiedere la prestazione, scegliendo l’ente che si occuperà del percorso di riqualificazione.
La somma percepita a titolo di assegno di ricollocamento non concorre alla formazione del reddito, dura sei mesi, prorogabili per altri sei nel caso in cui non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno. Tale assegno può essere speso presso i centri per l’impiego, per un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.
Se entro due mesi non ci si rivolge a un centro per il percorso di riqualificazione, si decade dallo status di disoccupato e dal diritto a sussidio. Come una sorta di voucher, viene incassato dal centro per l’impiego solo nel caso in cui il percorso di ricollocazione abbia successo. L’agenzia incassa l’intero assegno se il disoccupato trova lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato, dimezzato se il contratto è a termine.
L’assegno di ricollocamento si sospende, nel caso in cui sia stato stipulato il patto di servizio personalizzato.
Il servizio per l’impiego scelto dal lavoratore, deve prevedere: affiancamento di un tutor, programma di ricerca intensiva di occupazione, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi professionali esistenti, l’impegno del lavoratore a svolgere le attività individuate dal tutor e ad accettare un’offerta di lavoro congrua, l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare a centro per l’impiego e ANPAL l’eventuale rifiuto ingiustificato a svolgere le attività indicate dal tutor o ad accettare un’offerta di lavoro congrua.
Il servizio di ricollocamento viene sospeso nel caso in cui il lavoratore trovi un lavoro a termine o se viene assunto in prova oppure mantiene per sei mesi il diritto a riprendere il percorso.
L’importo dell’assegno di ricollocamento dipende dal profilo di occupabilità del lavoratore, che individua, tramite punteggio, la difficoltà del reinserimento in base a una serie di parametri. Più alto è il punteggio, più alto è l’assegno, che va da mille a cinquemila euro.
Fra le novità inserite nei decreti attuativi approvati del Jobs Act, quindi, c’è anche il Contratto di Ricollocazione, che è uno strumento a disposizione dei disoccupati per garantirsi validi servizi di ricerca di nuova occupazione. In parole povere, a disposizione del lavoratore che ha perso il posto c’è un voucher ricollocamento, di importo variabile a seconda dei diversi profili professionali e della relativa difficoltà di ricollocazione, che il lavoratore può spendere rivolgendosi a una struttura pubblica o privata per la ricerca di lavoro e riguarda tutti i disoccupati.
Il lavoratore disoccupato deve innanzitutto rivolgersi a una struttura accreditata per la ricerca di lavoro ed effettuare la procedura di definizione del suo profilo di occupabilità. Questo vuol dire che in base alle esperienze, ai requisiti, titoli, e caratteristiche del lavoratore, viene stabilita la facilità, o difficoltà di trovargli una nuova occupazione. In base a questo profilo personale di occupabilità, viene attribuita al disoccupato una dote individuale di ricollocazione, spendibile presso le strutture accreditate. Si tratta del voucher ricollocamento, il cui ammontare è proporzionato al profilo di occupabilità.
A questo punto è il lavoratore a scegliere se rivolgersi a un centro per l’impiego o a un’altra struttura, che incasserà l’importo del voucher assegnato solo in caso di conclusione positiva del processo di ricollocazione cioè, solo se il disoccupato trova lavoro.
Il Contratto di Ricollocazione prevede le seguenti regole generali:
- il disoccupato ha diritto a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
- deve rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
- partecipa alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
Il voucher ricollocamento decade nel caso in cui il disoccupato non partecipi alle iniziative di ricerca e riqualificazione sopra descritte, oppure se rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro, in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro. Infine, il voucher decade quando termina lo stato di disoccupazione.
Il valore del voucher cambiano a seconda del livello di ricollocabilità del lavoratore, così da evitare che le agenzie si concentrino sulle figure professionali più ricercate, che sicuramente avranno un voucher meno considerevole, tralasciando i lavoratori con maggiori problemi di reinserimento, i cui voucher saranno ben più redditizi. Al primo rifiuto di una iniziativa o di un posto di lavoro, il lavoratore subirà una prima contestazione da parte del tutor con la conseguente perdita di metà dell’indennità, che verrà completamente azzerata alla seconda contestazione.
La particolarità della nuova disciplina consiste soprattutto nella competizione tra agenzie accreditate, quella che si dimostri troppo accondiscendente verso il lavoratore rischia di non trovargli un’occupazione e quindi di non incassare il voucher, quella, di contro, troppo rigida sarebbe non gradita ai lavoratori, che si rivolgerebbero invece alla struttura capace di ricollocarli in tempi brevi e con criteri più equi e ragionevoli, trovando un punto d’incontro tra aspirazioni e richieste del mercato.
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