Autoliquidazione INAIL: novità

Inail

InailL’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha pubblicato la guida all’autoliquidazione 2016/2017, per illustrare tutte le novità che riguardano i nuovi servizi online per i datori di lavoro del settore marittimo, che potranno effettuare il pagamento dei relativi premi assicurativi tramite modello F24, e le riduzioni contributive.

Per quanto riguarda le riduzioni contributive, l’INAIL comunica che la misura della riduzione di cui alla legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 128, da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%. Sono stati inoltre fissati gli indici di gravità medi (IGM) da applicare nel triennio 2017/2019 alle polizze artigiani riferite alle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) e alle Posizioni Assicurative del settore Navigazione (PAN); e che la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla legge n. 296 del 2006 da applicare alla regolazione 2016 è pari al 7,61%.

La scadenza per l’invio della dichiarazione è stata fissata per il 28 febbraio 2017, la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. La stessa scadenza è stata fissata anche per l’invio della comunicazione dell’eventuale pagamento in quattro rate del premio dovuto.

Nella guida INAIL leggiamo che in caso di cessazione dell’attività assicurata (cessazione codice ditta) nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per posta elettronica PEC alla sede competente. Se l’ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per i territori colpiti dagli ultimi eventi sismici, la Legge n. 229del 2016 ha disposto la temporanea sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi con sede nei Comuni colpiti. L’INAIL precisa quindi che i pagamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, anche a rate, senza sanzioni e interessi e di seguito vediamo i dettagli.

Le regole per la sospensione dei contributi dovuti, riservata alle popolazioni colpite dal terremoto in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dello scorso 24 agosto 2016 sono contenute nella circolare INPS 204/2016, che specifica gli aventi diritto, il periodo di applicazione e le modalità operative per la domanda. Il riferimento normativo è il decreto 189 del 2016, che stabilisce lo stop al versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dal 24 agosto 2016 fino al 30 settembre 2017.

La misura riguarda imprese private, lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata che lavorano nelle zone colpite dal sisma. Ed è estesa anche a contribuenti che risiedono in altre zone ma sono seguiti da un professionista che lavora nella zona terremotata. Se l’impresa ha altre sedi, può applicare la sospensione solo al personale occupato nelle unità produttive che si trovano nelle zone del terremoto.

Di seguito l’elenco dei Comuni interessati, suddivisi per Regione:

REGIONE COMUNI
ABRUZZO Campotosto, Capitignano, Montereale (AQ), Rocca Santa Maria, Valle Castellana, Cortino, Crognaleto, Montorio al Vomano (TE)
LAZIO Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta (RI)
MARCHE Amandola, Montefortino (FM), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venarotta (AP), Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Pieve Torina, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Ussita, Visso (MC)
UMBRIA Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera (PG)

L’agevolazione riguarda sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore. Se però l’azienda continua ad effettuare la ritenuta previdenziale in busta paga, deve versare la relativa quota, con l’unica eccezione rappresentata da ritenute previste prima del sisma ma che si riferiscono a scadenze di versamento successive al 24 agosto 2016.

Nel caso in cui i contributi siano già stati versati non c’è diritto alla restituzione. Se il rapporto di lavoro termina durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori dovranno essere versate alla prima scadenza utile successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando il modello F24 e indicando i codici tributo ordinari (DM10 per i dipendenti, C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata, PX33 per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici).

Per avere la sospensione, bisogna presentare domanda all’INPS compilando il modello SC90 facilmente reperibile nella sezione “Modulistica” del sito web dell’Istituto Nazionale di Previdenziale.
Le aziende e i lavoratori autonomi del settore Agricoltura presentano invece domanda telematica seguendo le istruzioni dei servizi telematici loro dedicati, sempre sul sito INPS. Si può presentare un’unica domanda anche per situazione che interessino diverse gestioni.

Nella compilazione Uniemens, le posizioni contributive sospese vanno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2J”, inserendo nell’elemento nella Denuncia Aziendale, Altre Partite A Credito, Causale A Credito il nuovo valore “N964″ e le relative Somme a Credito che sono appunto l’importo dei contributi sospesi.

Il risultato dei Dati Quadratura e del Totale A Debito e del Totale A Credito potrà originare un credito INPS da versare con le solite modalità (cioè F24) o un credito azienda o ancora un saldo a zero.

Di seguito la tabella del dettaglio dei contributi sospesi per autonomi, liberi professionisti, con i particolari settori, cioè lavoro domestico e agricoltura.

SETTORE CONTRIBUTI SOSPESI
ARTIGIANI E COMMERCIANTI contributi dal terzo trimestre 2016 (16 novembre 2016) al secondo trimestre 2017 (scadenza 20 agosto 2017)
LIBERI PROFESSIONISTI saldo 2015, acconti e saldo 2016, primo acconto 2017
AZIENDE AGRI. CON MANODOPERA contributi dal primo trimestre 2016 al primo trimestre 2017
LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI dalla seconda rata 2016 alla seconda rata 2017
DATORE DI LAVORO DOMESTICO contributi dal terzo trimestre 2016 al secondo trimestre 2017

Il decreto sullo stato di emergenza per il sisma prevedeva anche la sospensione, fino al 31 dicembre 2016, dei termini relativi alle notifiche e alla riscossione di cartelle esattoriali, che riguardavano le somme dovute a qualunque titolo all’INPS.

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