Nel 2017 cambiano le regole per la malattia e l’assenza dal lavoro. In particolare, ci saranno controlli più severi che scattano il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati e le sanzioni saranno più pesanti in caso di irreperibilità.
Rimangono rigide tutte le altre regole per la malattia del lavoratore e cioè se non vi è effettiva comunicazione dell’assenza da parte del lavoratore, se non si invia il certificato medico, e se non si è reperibili alla visita fiscale di controllo, si rischia di andare incontro a rischi e sanzioni anche importanti.
Ma vediamo, di seguito, tutte le novità.
La prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda per la quale si lavora. Di norma bisogna avvertire:
- prima dell’inizio del turno di lavoro, per le aziende che applicano i contratti collettivi di Telecomunicazioni, Terziario e Commercio, Turismo, Gomma, Plastica, Carta, Tessile, Abbigliamento Confezioni, Grafica, Editoria, Alimentare;
- entro 2 ore dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano il CCNL Autotrasporto;
- entro 4 ore dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano i CCNL Autotrasporto relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati, Legno, Arredamento, Chimica, Calzature;
- entro il 1° giorno di assenza, per le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica.
L’invio del certificato medico non esonera dall’obbligo di comunicazione. E’ esonerato solo il lavoratore che riesce a dimostrare giustificato impedimento. Il certificato medico per malattia va richiesto al medico curante entro 48 ore dal verificarsi della patologia che ha portato all’assenza. Sarà il medico a trasmetterlo in via telematica all’INPS, l’ente rilascerà la ricevuta con il numero di protocollo che, se previsto dal contratto, va comunicato al datore di lavoro.
In assenza del medico curante, il certificato può essere rilasciato da altro medico convenzionato o dalla guardia medica. In caso di ricovero è l’ospedale a provvedere a inviare il certificato. Se invece la trasmissione telematica risulta impossibile, è necessario inviare con raccomandata il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico.
Per il 2017 nessuna novità per le fasce orarie di reperibilità che restano dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti privati. E dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i lavoratori del settore pubblico.
Può capitare, durante il periodo della malattia, che il dipendente debba assentarsi da casa. Dobbiamo ricordare che ci sono motivazioni per le quali l’assenza può essere considerata giustificata, nello specifico: fare una visita medica o il dover sottoporsi a visita di controllo in orario previsto per le fasce di reperibilità. E’ giustificata, come motivo di assenza, anche la causa di forza maggiore o che eviti conseguenze gravi per se o per i propri familiari.
Fanno eccezione casi di ricovero, patologie gravi che richiedono cure salvavita, infortuni sul lavoro e malattie professionali e malattie correlate ad invalidità o menomazioni. Altre motivazioni personali possono essere disposte dal medico di base che, in questo caso, contrassegnerà il certificato con il codice E.
Al contrario ci sono delle scusanti che non sono considerate valide per assenza alla visita fiscale, anche se imputabili a sfortunate coincidenze. Non serve a nulla obiettare di non aver sentito il campanello o che il citofono era rotto o altre scuse del genere. Non è giustificabile neanche la scusa di non potersi alzare dal letto per andare a rispondere alla porta o al citofono. Tali scusanti, anche se vere, non possono essere considerate valide poiché è onere del dipendente prendere tutti gli accorgimenti possibili affinché nelle fasce di reperibilità il medico possa trovarlo in casa.
Cosa succede se il lavoratore non è in casa al momento della visita fiscale?
Il lavoratore ha 15 giorni di tempo per giustificare l’assenza alla visita fiscale. In caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare, la sanzione comporta la perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. In caso di assenza anche alla seconda convocazione presso la Asl si perde il 50% dei restanti giorni di malattia. Alla terza assenza, invece, si perde tutta la retribuzione dovuta per il periodo di malattia.
In caso di assenza dal lavoro, occhio ad assolvere tutte le procedure sopra descritte per non incorrere in sanzioni o nei casi più gravi nella perdita del posto di lavoro.
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