La quattordicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva che generalmente viene accreditata nella busta paga di luglio, che si riscuote nel mese di agosto, o nel cedolino della pensione di luglio.
Ma la quattordicesima non è un privilegio di tutti!
I lavoratori dipendenti, che appartengono a determinate categorie e settori, con l’avvicinarsi dell’estate, cercano di capire come si calcola la quattordicesima mensilità, per sapere di quale cifra si appesantirà la busta paga di luglio.
Il calcolo della quattordicesima mensilità, per i dipendenti a cui da contratto spetta, si basa sulla retribuzione che viene percepita dal lavoratore dal 1° luglio dell’anno precedente fino al 30 giugno dell’anno in corso. E come abbiamo detto solo alcune tipologie di lavoratori ne usufruiscono e parliamo dei lavoratori appartenenti al settore dell’edilizia, del turismo e del commercio.
La quattordicesima, come la tredicesima mensilità, si calcola sulla base della retribuzione lorda annua. Per le frazioni di mese si parte da una parte di 15 giorni. Nel caso in cui una persona abbia lavorato per meno di 12 mesi, bisogna basare il calcolo sul numero di mesi effettivamente lavorati.
La formula è:
(retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati) diviso il totale delle mensilità.
Come la tredicesima, ci sono degli elementi che possono fare parte del calcolo per intero oppure solo in modo parziale. Le assenze dovute ai seguenti casi vengono calcolate per intero e non saranno una diminuzione della base imponibile del calcolo:
- Ferie;
- Festività e permessi;
- Festività e Permessi;
- Congedo Matrimoniale;
- Malattia (malattia breve completamente a carico del datore di lavoro);
- Infortunio (entro i tempi previsti da contratto);
- Riposo giornaliero per allattamento.
L’importo della quattordicesima non matura nei seguenti casi:
- Congedo Parentale;
- Servizio di Leva;
- Lavoro straordinario;
- Lavoro notturno (non previsto dal normale orario lavorativo);
- Malattia e infortuni oltre i tempi previsti da contratto;
- Sciopero;
- Permessi;
La quattordicesima è una retribuzione aggiuntiva e non un premio aziendale, essa deve essere prevista dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) o dal contratto aziendale.
Anche i pensionati che hanno un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con età non inferiore a 64 anni e reddito entro i 9.786,86 euro, hanno diritto alla quattordicesima. Rientrano in questo beneficio anche i titolari di assegno ordinario di invalidità, inabilità o pensione ai superstiti mentre sono escluse le pensioni sociali, le prestazioni di invalidità civile, le pensioni di guerra e le rendite INAIL. L’importo della quattordicesima che viene riconosciuta ai pensionati può variare in base all’anzianità contributiva e prevede tre scaglioni:
- 336 euro (per meno di 15 anni di contributi);
- 420 euro (fino 25 anni di versamenti);
- 504 euro (da 25 anni in su).
Ad oggi la quattordicesima mensilità INPS è riservata solo a quei pensionati che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente che serve per richiedere agevolazioni) inferiore a diecimila euro annui. Il governo sta studiando il modo per fa rientrare nella quattordicesima mensilità i pensionati che hanno un ISEE fino a tredici mila euro annui.
Insomma, se pensiamo alle pensioni da fame di alcuni si tratta di poche centinaia di euro, intese come aiuto per arrivare alla tredicesima mensilità.
Questo beneficio (quattordicesima pensione) spetta ai titolari di pensione a carico:
- Dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- Della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- Delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti , mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- Della gestione separata per i soggetti che esercitano professione abituale, ancorché’ non esclusiva, attivita’ di lavoro autonomo;
- Del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- Delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Inoltre hanno diritto alla quattordicesima mensilità di pensione anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1 della Legge 222 del 1984 e i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota della pensione sia a carico di una delle suddette gestioni.
Ovviamente ci sono delle esclusioni, perché chi è già titolare di una pensione assistenziale non può avere diritto alla quattordicesima pensione INPS che è solo per i soggetti che hanno versato dei contributi. Sono quindi esclusi i titolari di:
- Invalidità civile;
- Pensione sociale;
- Assegno sociale;
- Rendita facoltativa di vecchiaia o invalidità;
- Pensione di vecchiaia o invalidità a favore delle casalinghe;
- Pensione di vecchiaia, invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli enti pubblici creditizi;
- Assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario;
- Assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo;
- Assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie;
- Indennizzo per attività commerciale;
- Pensioni ordinarie di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri doganali.
Ricapitolando per poter beneficiare della quattordicesima mensilità un pensionato “disagiato” deve essere in possesso del requisito anagrafico e quindi avere un’età superiore a 64 anni, avere una pensione erogata da alcune tipologie di gestioni e un reddito che non può essere maggiore di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti vale a dire, pari a 9.767,16 euro. Superata questa cifra la quattordicesima si calcola in modo da non superare la somma tra il tetto del trattamento minimo e mensilità aggiuntiva.
Da ultimo, nel calcolo della quattordicesima mensilità per i pensionati, bisogna tenere in considerazione gli anni di contribuzione.
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