Il lavoro del partner e le imprese familiari

Impresa familiare

Impresa familiareIl lavoro subordinato svolto da un soggetto che ha un rapporto sentimentale col suo datore di lavoro deve essere retribuito secondo le regole previste dal relativo contratto collettivo di categoria. Quindi il fatto che ci sia una relazione sentimentale non è sufficiente per considerare a titolo gratuito il rapporto di lavoro svolto in favore del partner.

Prestiamo attenzione a considerare gratuito il lavoro svolto, a nostro favore, dal nostro partner perché la legge ci dice che si tratta di prestazione lavorativa, lavoro subordinato vero e proprio e prevede quindi una retribuzione secondo il contratto collettivo di categoria.

la Corte di Cassazione è stata chiara: “in assenza di palese dimostrazione della finalità solidaristica, l’esistenza di un legame sentimentale non basta a giustificare il fatto che il rapporto di lavoro venga svolto in favore del partner a titolo gratuito”.

L’unico modo, quindi, per evitare di pagare il partner lavoratore, è dimostrare che ci sia un intento solidaristico e non lucrativo. In parole povere, il partner deve aver svolto il lavoro non per poter guadagnare qualcosa per sé, ma per dare una mano al convivente e poterlo sollevare dai relativi oneri.

Anche l’impresa familiare non è esclusa dall’obbligo di pagamento per il lavoro svolto dai parenti, a titolo gratuito esiste solo con vincoli precisi, in assenza dei quali è necessario riconoscere una retribuzione in base alle normative vigenti.

In alternativa, il Fisco può provare che ci siano gli elementi che provino l’esistenza di una società di fatto tra i coniugi. La Cassazione in una sentenza esclude che ci sia la facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito nell’impresa familiare a meno che non si dimostri l’esistenza di uno scopo diverso dal lucrare.

Inoltre si esclude il lavoro gratuito nel caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta fuori dalla comunità familiare, o quando i soggetti non sono conviventi sotto lo stesso tetto.

Un’altra sentenza della Cassazione si è espressa sull’esistenza o meno di una società di fatto tra coniugi. L’esistenza di un vincolo societario necessita di elementi precisi, previsti dall’articolo 2247 del codice civile, quindi, conferimento di beni o servizi o conto corrente intestato ai soci.

Quindi se il Fisco vuole presumere l’esistenza di una società di fatto deve dunque provarlo.

Per le unioni civili si applicano le stesse disposizioni del codice civile previste per i coniugi per l’impresa familiare, mentre per le convivenze delle coppie di fatto è stata inserita nella legge una specifica norma che regolamenta la partecipazione agli utili.

L’articolo 13 stabilisce che per l’unione civile, che riguarda persone dello stesso sesso, le regole sono le stesse previste per i coniugi sposati

L’articolo 230 bis, invece , che regola l’impresa familiare recita: “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato”.

L’articolo 46, che introduce l’articolo 2330 ter del codice civile, riguarda invece le convivenze di fatto, che possono riguardare persone dello stesso sesso oppure eterosessuali, e stabilisce che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Si desume che in entrambi i casi vi è il diritto alla partecipazione agli utili, salvo che fra i conviventi non esista già un altro tipo di contratto all’interno dell’impresa stessa. Per le coppie di fatto, invece, si prevedono anche una serie di altre disposizioni relative al diritto di voto, alle modalità di trasferimento del diritto di partecipazione, alla divisione ereditaria, al caso di vendita dell’impresa.

Riassumendo, possiamo dire che nelle unioni civili il partner partecipa alle decisioni su impiego degli utili, gestione straordinaria, indirizzi produttivi, cessazione dell’impresa, che per legge sono adottate a maggioranza dai familiari, il diritto di partecipazione è intrasferibile, a meno che non avvenga a favore di altri familiari con il consenso di tutti i partecipi; in caso di divisione ereditaria o trasferimento d’azienda, il partner in quanto partecipante fa parte dei familiari con diritto alla prelazione. Se decide di vendere la quota sulla quale ha diritto di prelazione notifica la proposta agli altri eredi, l’indicazione del prezzo, il diritto di prelazione agli altri eredi esercitabile entro due mesi. In mancanza di notificazione, gli altri eredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente. 

Alla luce di quanto detto, per evitare rivendicazioni e denunce, cerchiamo di regolarizzare qualsiasi prestazione lavorativa, anche se prestata dal partner o da qualche componente del nucleo familiare o parente stretto o lontano che sia.

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