La legge 104 del 1992 riconosce il diritto ad usufruire di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave e ai lavoratori dipendenti con handicap. Questi lavoratori possono beneficiare di ore di permesso speciali, del prolungamento del congedo parentale o di riposi orari in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di un periodo di congedo straordinario.
La Legge 104 nasce per garantire alle persone con disabilità un’assistenza sia materiale che morale.
La legge 114 del 2014, apporta delle novità in materia di permessi e contiene misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Per far chiarire le nuove norme l’INPS ha dettato la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016 fornendo ulteriori istruzioni operative a riguardo ai benefici riconosciuti ai lavoratori con disabilità grave e ai lavoratori che prestano assistenza a disabili gravi.
Prima della legge 114 i lavoratori con disabilità o che prestavano assistenza ai familiari disabili non potevano usufruire dei benefici della Legge 104 fino a quando fino a quando non terminava l’iter sanitario di revisione dello stato invalidante. La legge 114 semplifica le cose, introducendo la proroga degli effetti del verbale rivedibile, in altre parole, anche se scaduto, i lavoratori e i loro familiari possono continuare a usufruire dei permessi loro riconosciuti dalla legge 104 fino al completamento dell’iter di verifica della condizione di disabilità grave. Nella circolare 127 dell’INPS si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione. Il lavoratore però, è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire del prolungamento del congedo parentale, dei riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, del congedo straordinario. Questo perché, come puntualizza l’INPS, si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.
Il datore di lavoro non può mai negare al dipendente i giorni di permesso retribuiti richiesti ai sensi della legge 104, neanche durante il periodo di ferie già programmate, ma può verificare se tali permessi possono essere rinviati, può controllare che il dipendente utilizzi tali permessi con l’intento di prolungare le proprie ferie, ma presti effettivamente le cure al familiare disabile. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la fruizione del permesso sospende il godimento delle ferie, che torneranno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è terminata l’assistenza, in quanto bisogna dare priorità alle esigenze di assistenza e di tutela del diritto della persona con disabilità sulle esigenze aziendali.
I Contratti Collettivi devono indicare con chiarezza l’esatto monte ore dei permessi, nei casi in cui sia possibile fruirne a giornate o ad ore, per evitare che il lavoratore pubblico scelga abitualmente come giorni di permesso lavorativo quelli in cui l’orario è maggiore e il conteggio sia comunque pari a 3 giorni, questo vuol dire che il lavoratore non si può chiedere di fruire dei permessi nelle giornate più lavorative (quelle ad esempio dove è previsto un rientro).
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Regioni e autonomie locali e quello dei dipendenti dei Ministeri, prevedono espressamente, che i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 spettino ai dipendenti in ragione di tre giorni, anche in modo frazionato, per un massimo di 18 ore mensili. Questa indicazione è stata ripresa anche dall’INPDAP con Circolare n. 34 del 10 luglio 2000: i permessi mensili di tre giorni corrispondono ad un monte ore di 18, in altri termini e semplificando se un dipendente pubblico chiede una giornata di permesso quando c’è il rientro (8 ore lavorative invece che 6 ore) le ore fruite saranno sottratte dal monte ore complessivo.
Bisogna precisare che non tutti i Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti pubblici prevedono già un monte ore corrispondente ai permessi espressi in giorni. Per esempio nel settore scolastico non è previsto il limite di 18 ore nella fruizione dei tre giorni mensili di permesso.
Va, inoltre, ricordato che la Legge 104/1992, prevede formule di agevolazione lavorativa anche diverse dalla fruizione dei tre giorni di permesso mensile.
Per i genitori di persone con handicap grave, fino al compimento del terzo anno del bambino, sono previste due ore di permesso giornaliero in alternativa alla prosecuzione dell’astensione facoltativa di maternità, questo non è contemplato né limitato dalla Circolare n.7 del 2008 della Funzione Pubblica.
I lavoratori con handicap per la Legge 104 hanno a disposizione due alternative di agevolazioni lavorative: tre giorni di permesso mensile, che ricadono sotto i limiti della Circolare 7/2008 o le due ore di permesso giornaliero (una sola ora per orario lavorativo inferiore alle 6 ore) che non sono limitate dalla Circolare sopraindicata.
La legge 114/2014 e la Circolare 7/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica incidono negativamente anche sulle retribuzione dei lavoratori che si avvalgono dei permessi mensili per l’assistenza di persone con handicap grave.
Lo scopo della normativa è quello di impedire che le amministrazioni pubbliche possano considerare l’assenza dal servizio come presenza per distribuire le somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Nel settore pubblico esistono dei fondi per la contrattazione integrativa che vengono utilizzati elargendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. Spesso assumono una valenza anche significativa nella retribuzione finale dei dipendenti pubblici.
La disposizione della norma riguarda, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè quelle per la maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare e per i dipendenti portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104.
Sono, invece, considerate assenze il congedo retribuito di due anni (anche frazionato) previsto dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l’assistenza ai figli con grave handicap, o ai fratelli o le sorelle conviventi, o al coniuge e i permessi lavorativi della Legge 104, cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave. Le persone che fruiscono di questi permessi avranno una retribuzione inferiore.
Ricordiamo che tutte queste disposizioni valgono solo per i dipendenti pubblici.
La circolare n. 127 dell’8 luglio 2016 dell’INPS fornisce alcune istruzioni operative in merito alle novità introdotte dalla Legge n.114/2014 che semplificano alcuni adempimenti amministrativi e sanitari per le persone con disabilità grave.
Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta con la Legge 104 del 1992 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti. Condizione necessaria per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità.
I verbali per l’accertamento possono essere revisionati. In questo caso, il lavoratore può usufruire dei benefici nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale ed il completamento dell’iter di revisione.
Ricapitolando le novità introdotte per i permessi tramite l’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 sono:
- la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione
- riduzione dei termini da 90 a 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria.
Una volta conclusa la verifica, la struttura territoriale può confermare lo stato di invalidità grave e autorizzare la proroga degli effetti del provvedimento di autorizzazione oppure no. L’autorizzazione decade dal giorno successivo alla data del nuovo verbale.
Ricordiamo, quanto precisato all’inizio, che il lavoratore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, per i seguenti benefici:
- prolungamento del congedo parentale;
- riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale;
- congedo straordinario.
Si ritiene giusto che siano state apportate delle modifiche alla vecchia normativa della Legge 104 sottoposta a controlli, in primis per scongiurare i tempi troppo lunghi per ottenere un’assistenza legittima e per evitare l’assenteismo ingiustificato di chi cerca di approfittare anche delle situazioni più disagevoli.
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