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Novità su busta paga e retribuzioni

Busta paga retribuzioni

Busta paga retribuzioniNovità importanti: il pagamento del salario potrà essere effettuato solo con versamento in banca o alle Poste e la firma sulla busta paga non sarà più una prova dell’avvenuto pagamento. Questo predispone il disegno di legge recante disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, al vaglio della commissione Lavoro della Camera.

La legge ha l’obiettivo di cercare di mettere fine alla piaga dei finti stipendi e di conseguenza delle finte buste paga. I lavoratori sono ancora costretti, dietro minaccia di licenziamento o dimissioni in bianco ad accettare una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.

Col nuovo disegno di legge diventa obbligatorio il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, nonché ogni anticipo, attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali. La scelta del sistema di pagamento è rimessa direttamente al lavoratore, il quale potrà optare per l’accredito diretto sul proprio conto corrente, per l’emissione di un assegno, consegnato direttamente al lavoratore o in caso di comprovato impedimento a un suo delegato, oppure per il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale. Viene, quindi, vietato ai datori di lavoro il pagamento della retribuzione a mezzo di assegni o contante qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Si stabilisce, inoltre, che la firma della busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Il provvedimento fissa l’obbligo per il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, di comunicare al centro per l’impiego competente gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni al lavoratore, nel rispetto delle norme sulla privacy. Allo stesso modo, l’ordine di pagamento potrà essere annullato soltanto trasmettendo alla banca o alle poste copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore.

La proposta di legge prevede la stipula di una convenzione, entro tre mesi dall’entrata in vigore, tra il Governo e l’Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa che individua gli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione ai propri lavoratori, con l’importante previsione che ciò non deve determinare nuovi oneri né per le imprese né per i lavoratori.

Il disegno di legge esclude dagli obblighi introdotti i datori di lavoro che non sono titolari di partita Iva, i quali spesso non sono neanche titolari di un conto corrente. In ogni caso sono esclusi dalla proposta di legge, i rapporti di lavoro domestico e familiare, nei quali i datori spesso sono persone anziane o disabili, così come i rapporti instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini, ad esempio per la pulizia delle scale o la manutenzione del verde condominiale.

Sono, previste pesanti sanzioni pecuniarie (da 5mila a 50mila euro) per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi introdotti dalla legge. Chi non comunica al centro per l’impiego competente per territorio gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale che effettuerà il pagamento delle retribuzioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro e al successivo accertamento della direzione provinciale del lavoro, che procederà alle conseguenti verifiche.

Ricordiamo che la retribuzione in busta paga è composta da molti elementi alcuni previsti dalla legge, altri dai contratti collettivi, altri da accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore. Ricordiamo, di seguito i principali:

  • Paga base o minimo tabellare o sindacale: è il principale elemento della retribuzione, viene stabilito dai contratti collettivi che ne determinano l’importo in relazione alla qualifica del lavoratore (operaio, impiegato, quadro o dirigente) ed al livello contrattuale corrispondente alla mansione svolta.
  • Indennità di contingenza: importo di adeguamento del minimo all’inflazione.
  • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): è un importo pari a 10,33 euro lordi mensili per tredici mensilità; spetta a tutti i lavoratori tranne i dirigenti. È un importo concordato tra le parti sociali nel 1992 per sostituire gli scatti di contingenza
  • Scatti di anzianità: sono aumenti che vengono erogati sulla base dell’anzianità di servizio del dipendente presso una stessa azienda, sono stabiliti dai CCNL. Sono determinati in cifra fissa oppure in percentuale sulla paga base più la contingenza. Non maturano durante l’aspettativa non retribuita a meno che sia richiesta per ricoprire cariche pubbliche e in caso di aspettativa del dirigente sindacale.
  • Superminimo: è un importo aggiuntivo che può essere stabilito sia all’atto dell’assunzione individuale come accordo tra lavoratore e datore di lavoro, sia dai Contratti collettivi e parliamo quindi rispettivamente di superminimo individuale e collettivo.

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