Sussidi familiari in unioni civili e convivenza

Unioni civili

Unioni civiliCi sono regole specifiche nel caso di unioni civili con figli e in caso di scioglimento, per i conviventi, invece, dipende dal contratto esistente fra partner.
I partner in unione civile hanno diritto all’assegno al nucleo familiare con le stesse regole previste per i coniugi, mentre per le convivenze di fatto bisogna fare riferimento al contratto stipulato fra i due partner, l’INPS indica tutte le casistiche previste e le conseguenti regole  per l’erogazione degli sussidi al reddito nella circolare n.84 del 2017, che recepisce le norme contenute nella legge n. 76 del 2016.

La prestazione, introdotta dal Dl n. 69 del 1988, è riconosciuta a famiglie di lavoratori dipendenti o pensionati con un reddito complessivo inferiore a determinate soglie. L’importo dell’assegno varia a seconda del reddito IRPEF e della composizione del nucleo familiare, in base a precise tabelle che vengono pubblicate annualmente dall’INPS. Le categorie di lavoratori a cui spetta sono:

  • contratti da lavoro dipendente, anche agricolo
  • lavori domestici
  • iscritti alla gestione separata
  • pensionati (fondi da lavoro dipendenti, ed ex Enpals)
  • altri titolari di prestazioni previdenziali
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto

Vediamo di seguito come funziona nel caso dei partner di unioni civili:

  • un solo partner dipendente o pensionato: valgono le stesse regole previste per il matrimonio, per cui l’assegno nucleo familiare spetta per il partner privo di posizione tutelata;
  • figli da rapporto precedente: ai figli è garantito il trattamento su una delle due posizione dei genitori, indipendentemente dal fatto che sia poi intervenuta un’unione civile. Se però i genitori naturali sono separati e sono entrambi privi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con un partner lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce il diritto alla prestazione per i figli dell’altra parte dell’unione civile;
  • figli dopo l’unione: sussiste il diritto alla prestazione nel caso in cui il figlio sia inserito nel nucleo familiare che si forma con l’unione civile, anche attraverso la procedura di affidamento prevista dall’articolo 252 del codice civile;
  • scioglimento unione civile: la circolare si limita a precisare che il diritto è regolato in conformità a quanto previsto dal codice civile (quindi, equiparando i diritti a quelli previsti per i coniugi). Per quanto riguarda il caso di figli nati da uno dei due partner in seguito all’unione civile, la questione è stata sottoposta al ministero del Lavoro;

Per quanto riguarda, invece, i conviventi di fatto, il diritto alla prestazione dipende dalle clausole previste dal contratto di convivenza (previsto dal comma 50, articolo 1, legge n. 76 del 2016), dal quale deve emergere con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

La circolare INPS chiarisce infine che ai partner dell’unione civile spetta anche l’assegno per il congedo matrimoniale (otto giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento).

Per tutte le prestazioni sopra elencate, la domanda si presenta telematicamente all’INPS seguendo le procedure già esistenti, specificando lo stato di coniuge unito civilmente, oppure convivente di fatto. Una nota importante, da ricordare è che un matrimonio fra due persone dello stesso sesso celebrato all’estero, in Italia produce gli effetti dell’Unione civile.

L’assicurazione previdenziale artigiani e commercianti si estende anche ai partner nelle unioni civili che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratore del titolare d’impresa, oppure come coadiuvante, mentre la convivenza di fatto non rileva ai fini previdenziali, queste sono le principali indicazioni contenute nella circolare INPS n. 66 del 2017 dedicata all’applicazione delle norme su unioni civili e convivenze di fatto alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti.

In base alla normativa le unioni civili sono costituite da due persone maggiorenni dello stesso sesso, che si uniscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Per quanto riguarda i risvolti previdenziali, il comma 13 della legge prevede che: le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Sono previste una serie di eccezioni, precisamente delimitate dalla legge ad esempio, per quanto riguarda i figli.

Comunque, sia, ai fini previdenziali tutte le disposizioni valide per i coniugi si applicano alle unioni di fatto. Per quanto riguarda la gestione artigiani e commercianti, l’INPS spiega che lo stato di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari. Entrambi i casi in cui la copertura previdenziale si estende all’unione civile. Stesso discorso nel caso del coadiuvante unito al titolare da un rapporto di unione civile.

Quindi, in sede di comunicazioni che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.

Un altro aspetto rilevante ai fini previdenziali della legge sulle unioni civili riguarda gli aspetti patrimoniali dell’impresa familiare: il partner in unione civile del titolare dell’impresa familiare deve quindi essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.

Le convivenze di fatto sono unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In questo caso il discorso è diverso, perché la legge estende al convivente una serie di tutele, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma, l’INPS sottolinea, non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.

Il convivente non acquisisce lo status di parente o affine entro il terzo grado, e quindi ai fini degli obblighi assicurativi, non è un collaboratore familiare.

Dal punto di vista previdenziale, quindi, le sue prestazioni ricadranno di volta in volta nella tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.

Il comma 46 della legge sulle convivenze di fatto, però, prevede per il convivente che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente una serie di diritti: partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, e agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Questo, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società. Quindi, il convivente che lavora nell’impresa familiare acquisisce diritti di partecipazione commisurati al lavoro effettuato.

Ai fini previdenziali, però, non cambia nulla: l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, non ha alcuna conseguenza sul fronte dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare. 

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