L’unico metodo infallibile per risparmiare sulla dichiarazione dei redditi è quello di applicare tutte le detrazioni e deduzioni fiscali possibili per legge.
Iniziamo dalle cose basilari: le detrazioni per familiari a carico. Parliamo, ovviamente, di figli, coniuge e altri familiari il cui reddito lordo annuo inferiore a 2.840,51 euro, indipendentemente dall’età. Le condizioni e le agevolazioni variano in funzione del legame di parentela esistente tra il dichiarante e il familiare.
Per i figli sono inoltre detraibili al 19% fino ad un massimo di 632 euro a figlio, le spese sostenute per l’istruzione, dall’asilo nido, sia pubblico che privato, all’università, ad eccezione delle spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di produzione. La detrazione va divisa tra i genitori che hanno fiscalmente a carico i figli.
Sono detraibili al 19% le spese mediche sostenute che complessivamente per sé stessi o per i familiari a carico che superano la franchigia di 129,11 euro.
Detraibili invece al 19% senza franchigia anche le spese mediche sostenute per i disabili a carico. I disabili o i contribuenti che hanno un disabile a carico possono scaricare al 19% anche le eventuali spese sostenute per l’acquisto e la riparazione del veicolo per il disabile, entro un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, a patto di rispettare determinati vincoli sia sul tipo di auto che sugli adattamenti da apportarvi.
Detrazione fiscale al 19% anche per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica per ogni figlio a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni, fino ad un massimo di 210,00 euro a figlio.
Con riferimento alle spese sostenute per la propria casa sono numerose le possibilità di recupero fiscale:
- per l‘acquisto della casa è possibile recuperare il 19% anche sulle spese di intermediazione, nonché l’imposta di registro o l’IVA agevolati pagati sull’acquisto della prima casa, sotto forma di credito di imposta. Tale credito d’imposta non spetta però in caso di vendita di immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione cosiddetta “prima casa” o vendita di immobile pervenuto per successione o donazione;
- mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale: è possibile recuperare il 19% degli interessi pagati, per una spesa massima di 4.000 euro annui;
- ristrutturazioni edilizie: per ristrutturazione, manutenzione, restauro ed eliminazione delle barriere architettoniche spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 per gli interventi di ristrutturazione edilizia entro un limite di spesa di 96.000 euro a immobile. La detrazione viene ripartita in 10 quote annue di pari importo. A meno di proroghe dal 2018 si passerà al 36% con un limite di 48.000 euro;
- chi ha costruito o acquistato immobili per affittarli, hai diritto ad una deduzione fiscale del 20% a patto che il contratto di locazione duri almeno otto anni;
- per chi è in affitto le detrazioni spettano solo per contratti di locazione regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate e varia in funzione del reddito complessivo posseduto, comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca, e cioè :
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro;
- acquisto di mobili ed elettrodomestici, concomitanti a ristrutturazioni edilizie, spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili o elettrodomestici entro un limite di spesa di 10.000 euro. La detrazione viene divisa in 10 quote annuali di pari importo;
- bonus mobili per le giovani coppie (almeno uno dei due deve avere meno di 35 anni), una detrazione pari al 50% su un massimo di 16mila euro, da dividere in 10 quote annuali, che spetta per le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili nuovi;
- per le riqualificazioni energetiche le detrazioni cambiano a seconda del tipo di intervento:
- 65% fino a fine 2017 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- 70% dal 2017 fino a fine 2021 per gli interventi condominiali che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa;
- 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale del condominio, conseguendo almeno la qualità media di cui al DM(decreto ministeriale) del 26 giugno 2015. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa;
- 36% dal 1 gennaio 2018 per gli interventi su singole unità abitative per una spesa massima di 48.000 euro;
- 36%: dal 1 gennaio 2022 per interventi su interi condomini per una spesa massima di 48.000 euro;
- gli interventi antisismici sugli immobili sono detraibili al 50% (36% dal 2018) delle spese sostenute dal 22 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 per gli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino ad un massimo di 96.000 euro a immobile (48.000 euro dal 2018). La detrazione viene ripartita anche in questo caso in 10 quote annue di pari importo;
- per la videosorveglianza (telecamere, sistemi d’allarme e contratti con istituti di vigilanza) è previsto un credito d’imposta che ammonta al 100% per le spese sostenute nel 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, per sistemi d’allarme, per la stipula di contratti con istituti di vigilanza per immobili ad uso abitativo.
Possono essere, inoltre. detratte le seguenti spese sostenute nei seguenti casi:
- le donazioni a ONG, Onlus, istituti scolastici, associazioni o a popolazioni colpite da calamità, come il terremoto sono detraibili al 19% fino ad un massimo di 2.065 euro;
- detraibili al 19% le spese sostenute per i premi di assicurazione per rischio morte o invalidità permanente superiore al 5%, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti. Se l’assicurazione è per il rischio di non autosufficienza, la detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 1.291,14, euro, anche in presenza di più contratti;
- le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e di contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono interamente deducibili dal reddito;
- i contributi versati per colf, baby sitter e badanti sono deducibili dal reddito fino ad un importo massimo di 1.549.37 euro;
- le spese funebri sono detraibili al 19% per una spesa massima di 1.550 euro a decesso;
- le spese veterinarie sono detraibili al 19% della spesa sostenuta per un massimo di 387,34 euro, con franchigia di 129,11 euro.
Il periodo è giusto per avere un vademecum come quello presentato per una buona dichiarazione!
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