Approvata la riforma delle pensioni

Riforma pensioni

Riforma pensioniL’attesissima riforma delle pensioni è stata approvata nell’aula di Montecitorio lo scorso 28 novembre 2016 nella Legge di Bilancio 2017. Tante le novità: estensione Opzione Donna, aumento platea ottava salvaguardia esodati, cumulo contributi gratuito anche per le casse previdenziali dei professionisti e APE. In questo articolo.

È stata estesa la pensione anticipata alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dl 1958, a patto che abbiano maturato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che il requisito per andare in pensione con l’Opzione Donna è il seguente: 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni di età per le lavoratrici autonome e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2015.

La norma approvata, quindi, prevede che l’opzione donna è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizioni previsti per effetto degli incrementi delle speranze di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 78/2010.

Questo, per quanto riguarda la maturazione del requisito. L’accesso al trattamento pensionistico deve tenere conto dell’adeguamento alle speranze di vita, attualmente pari a sei mesi, cioè 3 mesi scattati nel 2013 e quattro mesi nel 2016. Quindi, per le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno, l’esercizio dell’Opzione Donna è possibile fino al 31 luglio 2016. Poi, tenendo conto delle finestre mobili, la pensione vera e propria arriverà dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Facciamo un esempio chiarificatore: una lavoratrice dipendente nata nel dicembre del 1958, matura il diritto alla pensione dal luglio 2016, sempre che al 31 dicembre 2015 abbia 35 anni di contributi versati, la pensione decorrerà dal primo agosto 2017. Per questa misura sono stati stanziati circa 257 milioni di euro, stimando una platea di beneficiarie di circa 4000 lavoratrici.

Per quanto riguarda l’estensione dell’ottava salvaguardia esodati, essa riguarda coloro che sono entrati in mobilità entro il 31 dicembre 2014 (prima la scadenza era fine 2012), il provvedimento tutelerà in tutto 30.700 persone, contro le precedenti 27.700.

Di seguito gli esodati che saranno coinvolti:

  • 8.000 collocati in mobilità o trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, oppure, in mancanza di accordi, da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale). I cambiamenti rispetto ai paletti previsti dalla settima salvaguardia sono la cessazione dall’attività lavorativa che deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2012 e il diritto alla pensione che va perfezionato entro 36 mesi dalla fine della mobilità.
  • 9.200 prosecutori volontari autorizzati entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019.
  • 1.200 prosecutori volontari, sempre autorizzati entro il 4 dicembre 2011, che non hanno contributi accreditati entro il 6 dicembre 2011, ma che ne abbiano almeno uno, derivante da effettiva attività lavorativa, compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, con maturazione della pensione entro il 6 gennaio 2018.
  • 7.800 cessati dal servizio che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2018.
  • 700 in congedo per assistere figli con disabilità grave che perfezionano il requisito per la pensione entro il 6 gennaio 2019.
  • 800 a tempo determinato cessati fra il 2007 e il 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2018.

Le domande andranno presentate entro il 1° marzo 2017, cioè 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, in base alle procedure previste per le diverse categorie di lavoratori dalle precedenti salvaguardie. L’ottava salvaguardia è finanziata con le risorse non utilizzate dai precedenti provvedimenti di tutela.

Sono stati inseriti fra gli aventi diritto al nuovo cumulo gratuito dei contributi anche i professionisti iscritti agli ordini. Il cumulo dei contributi, prevede la possibilità di raggiungere non solo la pensione di vecchiaia, ma anche quella di anzianità, sommando i periodi di versamenti presso gestioni previdenziali diverse, effettuando un calcolo pro quota in base alle regole di ciascuna gestione.

L’anticipo pensionistico APE resta immutato, esso è destinato a lavoratori con almeno 63 anni e consiste in un anticipo sulla pensione, erogato dall’INPS ma finanziato dal sistema bancario, che viene poi restituito con rate ventennali nel momento in cui si matura l’assegno previdenziale vero e proprio. Nel caso di ristrutturazioni aziendali, il trattamento viene finanziato dall’impresa, mentre ci sono una serie di casi in cui è carico del sistema pubblico (il cosiddetto APE sociale) e parliamo di disoccupati di lunga durata, lavoratori che assistono una parente con grande handicap, riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74% e lavori usuranti.

Per l’APE sociale, è stata abbassata la compatibilità dell’APE con un reddito da lavoro autonomo fino a 4mila 800 euro annui. Una modifica sia per l’anticipo pensionistico APE, sia per la RITA (Rendita Integrativa Temporanea anticipata delle forme di previdenza complementare), è previsto che il Governo, entro il 10 settembre 2018, trasmetta una relazione dando conto dei risultati relativi alla sperimentazione per formulare proposte sull’eventuale prosecuzione.

Ricordiamo il funzionamento dell’APE, l’anticipo pensionistico, esso è un prestito, corrisposto a quote mensili, per 12 mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il pensionato restituirà poi l’anticipo con rate mensili 20ennali. E’ prevista una polizza assicurativa per coprire il rischio di decesso prima della restituzione totale. Il trattamento è erogato dall’INPS ma finanziato dalle banche.

La misura è sperimentale per gli anni 2017-2018, al termine del periodo il Governo effettuerà una verifica dei risultati e deciderà l’eventuale prosecuzione. Il lavoratore deve prima presentare all’INPS una richiesta di certificazione del diritto all’APE, e successivamente presenta a domanda vera e propria, utilizzando le credenziali SPID. I modelli e le procedure saranno stabilite da apposito decreto ministeriale attuativo.

La domanda contiene l’indicazione della banca che finanzia la misura e dell’assicurazione che copre il rischio. Saranno stipulati accordi quadro con ABI (Associazione Banche Italiane) e ANIA (imprese assicuratrici). La durata minima dell’APE è di sei mesi, è possibile estinguere anticipatamente il prestito, con modalità che saranno fissate dal decreto attuativo.

I datori di lavoro, gli enti bilaterali, o i fondi di solidarietà, possono incrementare il montante contributivo individuale (il cosiddetto Ape aziendale). E’ istituito un Fondo di Garanzia per l’accesso all’APE. Bisogna, però prestare attenzione che le quote versate a titolo di anticipo APE non concorrono a formare il reddito IRPEF. E’ previsto un credito d’imposta al 50% dell’importo pari a un ventesimo di interessi e premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

L’anticipo pensionistico è a carico dello stato (APE sociale) per le seguenti categorie di lavoratori:

  • disoccupati con almeno 30 anni di contributi che hanno concluso l’indennità da almeno tre mesi;
  • lavoratori che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con handicap grave e in questo caso ci vogliono almeno 30 anni di contributi;
  • persone con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%, e 30 anni di contributi versati;
  • lavoratori dipendenti impiegati in mansioni usuranti da almeno sei anni, con almeno 36 anni di contributi. le mansioni usuranti sono: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, professori di scuola pre-primaria, facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

L’APE sociale non può superare i 1500 euro mensili, è compatibile con redditi da lavoro che non superino gli 8mila euro annui.

La Rendita Integrativa Anticipata (RITA) spetta ai lavoratori con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e prevede la possibilità dell’assistito di chiedere la liquidazione frazionata del montante accumulato richiesto. La richiesta è presentata dal lavoratore, le somme erogate a titolo di rendita integrativa sono tassate con aliquota al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali.

La quattordicesima mensilità sulla pensione,invece, spetta ai pensionati che percepiscono un assegno fino a due volte il minimo, ed è più alta, in misura che cambia per lavoratori dipendenti e autonomi a seconda dell’entità della pensione e degli anni di contribuzione. essa va dai 437 euro per i lavoratori dipendenti che hanno una pensione fino a 1,5 volte il minimo e 15 anni di contributi, ai 504 dei pensionati con assegno da 1,5 a 2 volte il minimo e oltre 25 anni di contributi.

Coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni, possono andare in pensione con 41 anni di contributi se rientrano nei seguenti casi:

  • disoccupati senza indennità da almeno tre mesi,
  • lavoratori che assistono coniuge o parenti di primo grado con handicap grave,
  • lavoratori con riduzione della capacità lavorativa del 74%, lavoratori con mansioni usuranti da almeno sei anni (le tipologie di mansioni usuranti sono le stesse previste per l’APE).

Infine è stato eliminato l’adeguamento alle speranze di vita lavori usuranti, la no tax area pensionati sale a 8mila euro anche sotto i 75 anni, sono state eliminate le penalizzazione per le pensioni anticipate previste dalla Riforma Fornero di fine 2011.

La manovra è stata approvata nell’aula di Montecitorio il 28 novembre2016, arriverà poi in Senato dopo la pausa dei lavori prevista a ridosso del referendum, del 4 dicembre 2016.

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