Il CUD (Certificazione Unica Dipendente) è un riepilogo dei redditi da lavoro dipendente e da pensione.
Fu introdotto dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, emanato ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Prima della sua nascita i redditi erano certificati con il modello 101, per i lavoratori dipendenti, e con il modello 201, per i pensionati. Dal 2015 il CUD viene sostituito dalla CU (Certificazione Unica).
Il lavoratore deve richiedere al proprio datore la Certificazione Unica, utile per poter presentare la propria dichiarazione dei redditi. Essa deve rendersi disponibile al lavoratore entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, questo vale a dire che la CU 2016 (cioè quella che si riferisce ai redditi 2015) deve essere consegnata entro il 29 febbraio 2016 (cioè il primo giorno lavorativo utile dopo il 28 febbraio). Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, la Certificazione Unica va consegnata entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente. La Certificazione Unica viene rilasciata al dipendente dal sostituto d’imposta, che in genere è il datore di lavoro o l’ente pensionistico per i pensionati.
Secondo l’amministrazione finanziaria, l’omesso, il tardivo, l’incompleto o l’infedele rilascio al dipendente della Certificazione Unica è punito con una sanzione amministrativa (da 258 euro a 2.065 euro). L’amministrazione finanziaria, in passato, è stata clemente in quei casi in cui la certificazione è stata rilasciata in ritardo, ma comunque in tempo utile per consentire al dipendente di poter presentare la propria dichiarazione dei redditi. La valutazione, comunque, spetta sempre all’Agenzia delle entrate. È diritto e compito del contribuente sollecitare il sostituto d’imposta e, in caso di mancata consegna, denunciare la violazione al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Se non si è ancora ricevuta la Certificazione Unica, bisogna intimarne la consegna al sostituto d’imposta con una raccomandata a/r precisando che, in caso contrario, si procederà con la segnalazione all’amministrazione finanziaria. Chi non ha ricevuto la CU dal sostituto può recuperare i dati relativi al proprio reddito anche dal 730 precompilato predisposto dall’Agenzia delle entrate. Entro il 7 marzo di ogni anno, infatti, i sostituti d’imposta sono obbligati a trasmettere le CU anche all’Agenzia delle entrate, affinché predisponga le dichiarazioni precompilate, pena una sanzione di 100 euro per ogni omissione o ritardo.
Se consultando la dichiarazione precompilata notiamo che il sostituto non ha comunicato i dati nemmeno all’Agenzia, bisogna inviare la raccomandata di sollecito e, se anche questa non viene presa in considerazione, bisogna denunciare la violazione all’Agenzia o alla Guardia di Finanza. Nel caso dei pensionati o per coloro che hanno ricevuto prestazioni a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione), possono consultare la Certificazione Unica solo accedendo ai servizi online dell’INPS, altrimenti bisogna fare apposita richiesta per la ricezione in altro modo.
Esistono due tipi di Certificazione Unica: una sintetica e una ordinaria. La versione ridotta viene consegnata solo ai lavoratori dipendenti e a differenza di quella ordinaria non contiene né il quadro CT né il frontespizio che contiene tra le altre cose i quadri per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille. Il sostituto d’imposta può inserire il codice fiscale del coniuge del dipendente, anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo. In presenza di più certificazioni per più rapporti di lavoro, l’ultimo sostituto d’imposta può conguagliare in un’unica certificazione i redditi percepiti nell’anno precedente. Nella nuova certificazione unica è presente la liquidazione mensile del TFR se il dipendente ha scelto questa opzione. La CU viene consegnata anche ai lavoratori autonomi, che riceveranno tanti modelli quanti sono i committenti che hanno effettuato i pagamenti e le relative ritenute nel corso dello scorso anno.
La Certificazione Unica attesta le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato, in particolare:
- i redditi complessivi da lavoro dipendente e assimilato (per esempio, per le collaborazioni coordinate e continuative) compreso il cd, bonus Irpef da 80 euro e le somme per incremento della produttività;
- i redditi da pensione e le prestazioni a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione);
- i redditi complessivi da lavoro autonomo e le provvigioni;
- le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale, procacciamento d’affari;
- le relative ritenute d’acconto, gli acconti sulle imposte (Irpef e addizionali) e le detrazioni già effettuate;
- i contributi di previdenziali e assistenziali, i contributi previdenziali complementari e il TFR accantonato.
Se non viene presentata la dichiarazione dei redditi si può utilizzare la scheda unica per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille, presente nella Certificazione Unica ordinaria per esprimere la propria scelta.