Che cosa dobbiamo fare se abbiamo la necessità di assumere una collaboratrice domestica? Quali sono le norme che regolano i contratti? Collaboratrice domestica italiana o extracomunitaria? Queste sono le domande che ci balenano se ci troviamo nella condizione di doverci avvalere di una prestazione lavorativa di una persona esterna nella quotidianità familiare.
Innanzitutto occorre specificare che i collaboratori domestici rientrano nella tipologia dei lavoratori, appunto, domestici che prestano la loro attività continuativa per le necessità della vita familiare del proprio datore di lavoro (parliamo di: colf, baby sitter, governanti, camerieri, cuochi, lavoratori presso comunità religiose, orfanotrofi, caserme ecc..)
Prima di occuparci dell’assunzione bisogna fare attenzione alla provenienza e all’età del lavoratore in quanto ciò comporta adempimenti diversi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Se la persona che abbiamo deciso di assumere come lavoratore domestico è italiano o proviene da un paese dell’Unione Europea o ha la cittadinanza Svizzera o appartenenti allo Spazio economico Europeo possiamo assumere direttamente il nostro lavoratore, dopo aver concordato gli elementi propri del lavoro (orario, ferie, retribuzione, ecc…). Il lavoratore, dal suo canto, può essere assunto anche se non è iscritto alle liste di collocamento, purché sia in possesso del codice fiscale, di un documento di riconoscimento e della tessera sanitaria.
Se decidiamo di assumere un lavoratore minorenne (comunque di età non inferiore a 16 anni), esso deve essere in possesso anche del certificato di idoneità al lavoro (un certificato rilasciato dalla ASL, dopo un accurata visita a carico nostro che decidiamo di assumere) e la dichiarazione dei genitori, vidimata dal Sindaco del comune di residenza, con il quale si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia che assume.
Invece, se decidiamo di assumere un lavoratore extracomunitario che già risiede in Italia dobbiamo preoccuparci di trasmettere, online, all’INPS la comunicazione dell’assunzione. Il lavoratore deve essere in possesso del permesso di soggiorno valido per lavorare e al momento del rinnovo dello stesso permesso dovrà esibire in Questura copia del modello UniLav.
Se il lavoratore extracomunitario non risiede in Italia dobbiamo attendere la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale e presentare domanda di nulla osta al lavoro. Con il Decreto flussi viene fissato il numero massimo di lavoratori ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La domanda per il nulla osta al lavoro viene presentata esclusivamente via internet allo Sportello Unico e contestualmente viene resa nota alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questura e ai centri per l’impiego di competenza.
Lo Sportello Unico ci convocherà per il rilascio del nulla osta che vale 6 mesi; in questa sede sottoscriveremo il “contratto di soggiorno” e saremo invitati a mostrare la certificazione del reddito e la ricevuta di richiesta del “certificato di idoneità alloggiativa” che viene rilasciato dal Comune o dalla ASL.
Lo Sportello Unico trasmetterà online il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla compe-tente rappresentanza diplomaticoconsolare italiana all’estero, che rilascerà al lavoratore straniero il visto d’ingresso, richiesto proprio da lui.
Dobbiamo attenerci a quanto viene stabilito dal Decreto dei flussi per quanto riguarda l’orario di lavoro settimanale e il reddito annuo; dobbiamo impegnarci a sostenere le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza e a comunicare ogni variazione che interviene nel rapporto lavorativo, dobbiamo provvedere ad un alloggio adeguato.
Il nostro lavoratore straniero con il visto d’ingresso deve recarsi entro 8 giorni dal suo arrivo in Italia presso lo Sportello Unico a firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, che spedirà alla prefettura con raccomandata A/R postale. La quale lo convo-cherà per consegnargli, appunto, il permesso di soggiorno.
Assolte queste premesse siamo pronti per assumere il nostro lavoratore che sia italiano o extracomunitario.
Procediamo per ordine su come procedere per l’assunzione: in ogni caso (per il periodo di prova, per qualsiasi durata del lavoro, se il lavoratore è già assicurato presso un altro datore o per un’altra attività, se percepisce una pensione, ecc..) dobbiamo comunicare la nostra assunzione (come datori di lavoro) all’INPS entro le 24 ore del giorno precedente, anche nel caso che sia festivo, a quello di inizio del rapporto lavorativo. Tale comunicazione deve essere effettuata per qualsiasi variazione intervenga nel rapporto (orario di lavoro, trasformazione del contratto da tempo determinato ad indeterminato, retribuzione, abitazione diversa dove verrà svolto il lavoro, ecc.) con il limite massimo di 5 giorni.
Non sono ammessi contratti di lavoro tra coniugi, salvo invalidità certificata, ma ammessi tra parenti e affini entro il terzo grado.
Nel caso decidessimo di avvalerci di lavo di tipo accessorio (occasionale) non è prevista nessuna comunicazione in quanto tale lavoro è regolato dai voucher.
Il nostro lavoratore domestico gode di tutti i diritti previsti per le altre tipologie di lavoro, nello specifico: l’assegno per il nucleo familiare, disoccupazione, maternità, pensione.
L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori comunitari mentre per quelli extracomunitari spetta solo per i familiari residenti in Italia e per i familiari residenti all’estero, se il paese d’origine non ha stipulato con l’Italia una convenzione per i trattamenti familiari.
I lavoratori domestici comunitari o extracomunitari, se versano regolarmente i contributi, hanno diritto alla pensione e se si trasferiscono comunque non perdono i requisiti necessari per il raggiungimento della pensione.
Come le altre tipologie di lavoro i nostri lavoratori domestici, in caso di infortunio e di maternità, hanno diritto al trattamento economico nella stessa misura e nelle stesse modalità degli altri lavoratori.
In caso di malattia il lavoratore domestico ci darà tempestivo avviso e ci farà pervenire il certificato medico che attesta la malattia. Per questa tipologia di lavoro non è prevista alcuna indennità da parte dell’ INPS ma alla conservazione del posto e a metà dello stipendio per i primi tre giorni che sarà pagato, invece, interamente per i giorni successivi.
Anche per le dimissioni o il licenziamento si applicano le norme comuni previste per tutti i lavoratori dipendenti.
Al termine del rapporto lavorativo, per qualunque causa al lavoratore sarà liquidato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
In seguito all’assunzione, l’Inps apre una posizione assicurativa per il lavoratore domestico ed invia al datore di lavoro i bollettini Mav (pagamento mediante avviso) per il versamento dei contributi dovuti che si pagano per trimestri solari (entro i primi 10 giorni di aprile; entro i primi 10 giorni di luglio; entro i primi 10 giorni di ottobre e entro i primi 10 giorni di gennaio dell’anno successivo).
I contributi sono rapportati alla paga effettiva oraria e per ogni trimestre si ottengono moltiplicando il contributo orario per il numero di ore retribuite nel trimestre.
Per ottenere il contributo orario, bisogna guardare la fascia in cui è compresa la retribuzione oraria effettiva e il contributo orario che corrisponde.
Gli elementi che compongono la paga oraria sono: la retribuzione oraria concordata tra le parti; il va-lore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria; la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria.
Se versiamo regolarmente all’INPS i contributi per i nostri lavoratori domestici possiamo usufruire di agevolazioni fiscali per i contributi versati.
Per le colf possiamo dedurre dal nostro reddito, per un importo massimo di 1.549,37 euro l’anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per essa, in ragione di ciò è conservare le ricevute dei bollettini Inps.
Per l’assistente familiare possiamo detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa.
Per usufruire di questa agevolazione abbiamo bisogno del certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell’am-ministrazione finanziaria, le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’ assistente familiare.
Per usufruire di questa detrazione il reddito complessivo non deve superare 40.000 euro annui.
La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l’assistente familiare, e viceversa.
Nel caso ci trovassimo a valutare l’idea di assumere un lavoratore domestico di qualunque provenienza o età cerchiamo di tenere bene a mente quanto detto per una più attenta valutazione e, perché no, per valutarne gli svantaggi o i vantaggi.
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