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Gruppo IVA con unico soggetto d’imposta

Gruppo IVA

Gruppo IVATra le novità della Legge di Stabilità 2017, tra cui quelle relative alle modifiche alla disciplina in materia di IVA nei gruppi societari, spicca l’introduzione nella disciplina IVA del cosiddetto Gruppo IVA che figurerà come un unico soggetto d’imposta, cioè come unico contribuente nei rapporti con il Fisco, come avviene da tempo in molti Paesi UE. Ci sarà, dunque, un aggiornamento del Decreto IVA 633/72.

Che cosa significa unico soggetto d’imposta? Significa che tutte le operazioni effettuate da o verso uno dei soggetti che compongono il Gruppo IVA verranno come effettuate da o nei confronti dello stesso soggetto d’imposta. In altre parole, le imprese costituite in Gruppo IVA fattureranno le operazioni effettuate verso terzi con una partita IVA comune, che sarà anche destinataria delle fatture relativamente agli acquisti di beni e servizi.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti partecipanti ad un Gruppo IVA non saranno considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, cioè non saranno considerate operazione rilevanti ai fini dell’imponibile IVA.

Ogni Gruppo IVA deve nominare un rappresentante, responsabile degli obblighi fiscali del gruppo. Le altre imprese partecipanti saranno solidamente responsabili delle somme dovute a titolo d’imposta, interessi e sanzioni per le attività di controllo del Fisco.

Le imprese collegate da legami finanziari, economici e organizzativi potranno agire come unico soggetto passivo ai fini del pagamento dell’imposta IVA a partire dalla data del 1° gennaio 2018, dopo l’emanazione dei decreti attuativi del Ministero dell’Economie e delle Finanze (MEF) e dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Possono costituire un Gruppo IVA le imprese, cioè i singoli soggetti passivi, stabilmente locati nel territorio dello Stato e legate da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Sono, invece, esclusi le sedi e le organizzazioni all’estero, i titolari di aziende sottoposte a sequestro giudiziario e i soggetti sottoposti a procedura di liquidazione ordinaria.

Per poter effettuare la richiesta di costituzione di un Gruppo IVA bisogna presentare una dichiarazione online dal rappresentante del gruppo. Le domande per la formazione del Gruppo IVA potranno essere presentate dal 1° gennaio al 30 settembre oppure dal 1° ottobre al 31 dicembre, e in questo caso la liquidazione IVA di gruppo avrà effetto a partire dal secondo anno solare successivo all’invio della richiesta. La scelta avrà effetto per 3 anni e, se non revocata, si rinnoverà automaticamente per gli anni successivi.

Detto in parole semplici, le operazioni effettuate da uno dei soggetti che compongono il gruppo saranno considerate come effettuate dal gruppo, così come le operazioni effettuate nei confronti di uno dei componenti del gruppo saranno considerate effettuate nei confronti del gruppo stesso. Conseguentemente, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non saranno considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Quindi a partire dal 1° gennaio 2018 i soggetti che fanno parte di un gruppo IVA avranno la possibilità di essere considerati, agli effetti dell’imposta, come un unico soggetto passivo.

Questa previsione fa parte del disegno di Legge di Bilancio per il 2017, ed è una delle più importanti novità, sotto il profilo fiscale, contenute nella manovra.

Allo stato attuale delle cose, l’IVA di gruppo è disciplinata dall’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979 e consiste, essenzialmente, nella possibilità di effettuare la liquidazione di gruppo dell’imposta, consentendo alla società controllante di effettuare globalmente i versamenti dell’IVA eventualmente dovuta, tenendo conto degli importi dovuti dalla stessa controllante e dalle società da questa controllate, al netto delle eccedenze detraibili. In questo modo, qualora nel gruppo vi siano società che chiudono a debito e società che chiudono a credito, la controllante può compensare i relativi importi e versare quindi la sola differenza, se a debito, o di determinare un’unica eccedenza di credito.

Questa novità, permetterà ai soggetti maggiormente strutturati di conseguire dei vantaggi in linea con le maggiori pratiche comunitarie e sarà identificata con un codice IVA univoco. Questa esigenza nasce dalla necessità di individuare con ragionevole certezza coloro che effettuano operazioni soggette al tributo. Rimane la possibilità per i singoli Paesi di conservare un numero d’identificazione individuale per ciascun membro del gruppo, ma soltanto ai fini di un controllo delle attività interne.

Abbiamo detto che nel Gruppo IVA le imprese sono collegate da legami finanziari, economici ed organizzativi; spieghiamo nel dettaglio cosa sono questi legami.

Esiste un vincolo finanziario quando fra i soggetti che possono accedere al Gruppo Iva sussiste, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, un rapporto diretto o indiretto di controllo ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile. Parliamo di vincolo economico quando invece tra i soggetti interessati a formare il Gruppo Iva c’è cooperazione economica per lo svolgimento della stessa attività o di attività complementari. Invece, il vincolo organizzativo si crea tra le imprese coordinate in forma, direzione e coordinamento decisionale.

Ricordiamo che per costituire un Gruppo Iva, quindi per creare un’unica soggettività giuridica passiva Iva, le imprese dovranno manifestarne espressamente l’intento.

Per maggiori dettagli su regole, vantaggi fiscali e modalità di costituzione del Gruppo Iva dovremo attendere l’approvazione del testo definitivo della Legge di Bilancio 2017 entro il 4 dicembre 2016. Questa manovra chiarisce quale sia l’intento del Governo di apportare importanti misure a vantaggio delle imprese.

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